F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 19/ CSA del 5 maggio 2020 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 163/CSA del 20 giugno 2019 (dispositivo) RICORSO A.S.D. FUTSAL SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL SALINIS/TERNANA CALCIO FEMMINILE DEL 22.05.2019 (delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 1080 del 23.05.2019)

RICORSO A.S.D. FUTSAL SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL SALINIS/TERNANA CALCIO FEMMINILE DEL 22.05.2019 (delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 1080 del 23.05.2019)

 

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 1080 del 23.05.2019, in relazione alla gara ASD Futsal Salinis/Ternana del 22.05.2019, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 800,00 “perché l’allenatore della società, contravvenendo a quanto disposto dall’art. 10 del C.U. n. 968 del 3.05.2019, sedeva in panchina durante l’incontro senza indossare giacca e cravatta. Per mancata lettura del C.U. antiviolenza prima dell’inizio dell’incontro”.

Avverso tale decisione la società ASD Futsal Salinis ha proposto tempestivo appello relativamente alla sola sanzione riguardante il mancato annuncio antiviolenza.

Infatti la società reclamante, attraverso i motivi di gravame, chiedeva a questa Corte l’annullamento di detta sanzione in quanto assumeva, al contrario, che la lettura del comunicato antiviolenza era stato regolarmente effettuato prima dell’inizio della gara. A sostegno della propria tesi difensiva, la società appellante evidenziava che tale circostanza era ampiamente documentabile attraverso i filmati e le immagini della diretta streaming, oltre alle testimonianze di numerosi spettatori tra cui i tesserati e tifosi della squadra ospite.

Ad avviso di questa Corte, la responsabilità della Società Futsal Salinis, nella misura definita

dal Giudice di prime cure, deve essere in questa sede confermata.

Difatti, l’episodio posto a base del provvedimento sanzionatorio risulta incontrovertibilmente provato dal rapporto del Commissario di campo, Sig. Casella Michele Alfredo, rapporto avente forza probatoria privilegiata, dove è evidenziato in modo chiaro e ineccepibile, nelle “osservazioni varie” alla casella 2), che il comunicato antiviolenza non è stato diramato.

Peraltro, le stesse affermazioni della reclamante risultano mere allegazioni difensive, non essendo supportate da alcun elemento di riscontro.

In ragione di tutto ciò il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal Salinis di Margherita di Savoia (Barletta Andria Trani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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