F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 20/ CSA del 8 maggio 2020 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 162/CSA del 13 giugno 2019 (dispositivo) RICORSO DELL’AC CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARBA FEDERICO SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/SAMPDORIA DEL 19.5.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 238 del 21.05.2019)

RICORSO DELL’AC CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARBA FEDERICO SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/SAMPDORIA DEL 19.5.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 238 del 21.05.2019)

 

La A.C. Chievo Verona ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Seria A pubblicata sul Com. Uff. n. 238 del 21.5.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Chievo Verona e Sampdoria del 19.5.2019, ha comminato al calciatore Barba Federico la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere al 38° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre a due giornate la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che le espressioni usate dal calciatore Barba non erano dirette all’Arbitro bensì ai giocatori della Sampdoria e che comunque si sarebbe trattato di espressione irriguardosa e non già di espressione ingiuriosa e/o offensiva. Inoltre la ricorrente ha sostenuto che l’intervento falloso commesso dal calciatore non sarebbe stato di grave entità sì da considerarsi eccessiva la sanzione comminata dal Direttore di gara del cartellino rosso.

La Corte ha ritenuto opportuno sentire il Direttore di gara il quale ha confermato che le espressioni usate dal Barba erano rivolte nei suoi confronti e che il fallo commesso dallo stesso era di grave entità trattandosi di intervento scomposto con i tacchetti della scarpa sul ginocchio dell’avversario.

Il ricorso va pertanto respinto anche alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara in quanto la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta congrua rispetto ai comportamenti tenuti dal calciatore Barba.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Chievo Verona di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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