F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0020/CSA dell’8 novembre 2019 – (RIMINI FOOTBALL CLUB SRL) n. 71/2019 – 2020 Registro Reclami N. 71/2019 REGISTRO RECLAMI N. 20/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 71/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 20/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

Stefano Palazzi - Presidente Roberto Vitanza – Vice Presidente

Maurizio Borgo - Componente (relatore) Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 0071 del 2019, proposto dalla Società RIMINI FOOTBALL CLUB S.r.l. rappresentata e difesa dall’Avv. Bonfogo, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 46DIV del 21.10.19;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 31.10.2019 l’Avv. Borgo e udito l’Avvocato Bonfogo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 22.10.19, la Società RIMINI FOOTBALL CLUB S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 46/DIV del 21.10.19 con la quale, a seguito della gara RIMINI-CESENA, disputatasi in data 20.10.2019, era stata irrogata, a carico della predetta Società la sanzione pecuniaria di € 3.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società RIMINI FOOTBALL CLUB S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca ovvero la riduzione della squalifica la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, la Società ha evidenziato che il comportamento dei propri sostenitori sarebbe stato determinato dalla necessità di richiamare l’attenzione sul fatto che un tifoso si era sentito male; tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che la Società aveva provveduto a chiamare una autoambulanza al fine di prestare soccorso al predetto tifoso.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo deve essere parzialmente accolto.

Al proposito, si evidenzia che la circostanza, addotta dalla società ricorrente al fine di giustificare il comportamento dei propri sostenitori non trovo alcun riscontro negli atti ufficiali di gara, come ammesso dallo stesso legale della Società reclamante in udienza.

Alla luce di quanto sopra, non può trovare accoglimento la domanda principale, formulata con il reclamo, avente ad oggetto l’annullamento della sanzione pecuniaria; quest’ultima può, tuttavia, essere rideterminata nell’ammenda di € 2.000,00.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il reclamo n.71, proposto dalla società RIMINI F.C. S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Rimini/Cesena del 20.1.02019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico –

Com. Uff. n. 46/DIV del 21.10.2019) e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta ad € 2.000,00 di ammenda.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it