F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE Ii – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0025/CSA del 30 settembre 2019 – (JUVENTUS F.C.) n. 20/2019 – 2020 Registro Reclami N. 20/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0025/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 20/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0025/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi - Presidente

Avv. Daniele Cantini - Componente

Avv. Fabio Di Cagno – Componente (relatore)

Dr. Franco Di Mario Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

sul reclamo d’urgenza numero di registro 20 del 2019, proposto dalla società Juventus F.C., rappresentata e difesa dall’Avvocato Maria Turco

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 25/Div del 19 settembre 2019

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 27 settembre 2019 l’Avv. Fabio Di Cagno; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 25.9.2019, preceduto da rituale preannuncio con procedura d’urgenza, la società Juventus F.C. ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 19.9.2019 (C.U. n. 25/DIV) con la quale è stata inflitta all’allenatore della squadra Under 23 sig. Pecchia Fabio la squalifica per tre gare effettive “per comportamento offensivo verso l’arbitro e per aver profferito espressioni blasfeme”. Il tutto occorso in occasione dell’incontro Arezzo - Juventus Under 23 del 18.9.2019, valevole per il campionato di serie C, Girone A.

Sostiene la reclamante, dopo aver sottolineato il clima di aperta ostilità ambientale in cui si era svolto incontro (a fronte delle contestazioni per la partecipazione al campionato di serie C delle c.d. “seconde squadre”), che il Pecchia non ricordava di aver pronunziato l’espressione blasfema attribuitagli, in quanto sicuramente estranea al proprio bagaglio personale e culturale; quanto invece all’espressione offensiva, questa integrerebbe tutt’al più gli estremi di una critica forte e poco educata all’operato della terna arbitrale, senza tuttavia assumere i contorni del disprezzo e del dileggio.

Osserva infine la reclamante, ai fini della mitigazione della sanzione, che nel caso di specie rileverebbero le scuse formulate per iscritto dal Pecchia (con dichiarazione allegata al reclamo), recanti sostanziale ammissione delle proprie responsabilità, nonché il comportamento sempre irreprensibile mantenuto dal medesimo, come dimostrato dall’assenza di alcun precedente specifico.

Conclude pertanto per la riduzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara.

Il reclamo risulta parzialmente fondato e deve conseguentemente essere accolto come da dispositivo.

Il sig. Pecchia Fabio, allenatore della Juventus Under 23, è stato allontanato dal campo al 20’ del primo tempo su segnalazione del 1° assistente, “in quanto esternava a gran voce la propria disapprovazione nei confronti di una decisione dell’arbitro, uscendo dall’area tecnica e agitando vistosamente le braccia “ma come cazzo si fa, porco Dio”. Mentre usciva dal terreno di gioco si avvicinava a me e mi diceva “siete tutti scarsi”.

Ritiene questa Corte Sportiva, ferma restando l’accertata pronuncia dell’espressione blasfema (sostanzialmente non negata dal Pecchia nella propria dichiarazione di scuse e comunque comprovata dal referto arbitrale), che ai fini della misura complessiva della sanzione da irrogare, anche in applicazione dell’art. 13, 1° comma, lett.e) e 2° comma, possano essere valorizzate le seguenti circostanze: a) che l’espressione “siete scarsi” appare di portata più irriguardosa che offensiva; b) che tale espressione è stata pronunciata dal Pecchia mentre disciplinatamente si allontanava dal terreno di gioco, senza alcun clamore e/o atteggiamento plateale, tanto da essere stata percepita solo dal 1° assistente; c) che le condotte censurate sono state poste in essere in unico contesto di tempo e di luogo, ciò che consente una valutazione unitaria delle violazioni in funzione dell’applicazione della sanzione.

A fronte di tali rilievi, la sanzione comminata dal Giudice Sportiva può essere congruamente ridotta e commutata nella squalifica per due giornate effettive di gara, accompagnata tuttavia dalla diffida a fronte delle proteste nel cui contesto è stata pronunciata l’espressione blasfema.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in n. 2 giornate effettive di gara, con diffida.

Dispone l’incameramento del contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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