F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0050/CSA del 3 novembre 2019 – (FERALPISALO’ SRL.) n. 44/2019 – 2020 Registro Reclami N. 44/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0050/2009 REGISTRO DECISIONI

N. 44/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0050/2009 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi Presidente

Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente (relatore)

Dott. Agostino Chiappiniello Componente

Dott. Franco Granato Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 44 del 2019, proposto dalla società Feralpisalò, rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare Di Cintio per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell’8 ottobre 2019

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 25 ottobre 2019 Dott. Roberto Vitanza e udito l’Avv. Di Cintio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Nel corso della gara del giorno 6 ottobre 2019, tra la ricorrente e la società Carpi F.C.1909 srl, valevole per 8° giornata del campionato di serie C), girone B), il direttore di gara attestava che, al termine della gara, mentre il predetto rientrava nello spogliatoio, veniva aggredito verbalmente da una persona qualificatasi come dirigente della società ricorrente, il quale contestava vivacemente la direzione arbitrale e, nel mentre si allontanava, lo offendeva, come riportato testualmente nel referto arbitrale.

La difesa ha contestato la decisione del giudice di prime cure rilevando che, dagli atti si evince la mancata identificazione dell’offensore, così da non poter ricondurre la predetta persona al club ricorrente;

che non è, altresì, provato che il fatto si è verificato sul terreno di giuoco; Infine, secondo il difensore, le frasi riportate dall’arbitro non sono offensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ha inteso, preliminarmente, accertare il dato fattuale introdotto nel primo motivo di ricorso, sentendo telefonicamente l’arbitro.

E’ emerso che, in effetti, l’episodio contestato, si svolto, non già sul terreno di giuoco, bensì come precisato dal direttore di gara, nello spazio antistante lo spogliatoio.

Ciò precisato, di contro, con riferimento agli altri due motivi di gravame, non può essere condivisa la tesi difensiva.

Infatti, l’offensore, benchè non identificato, non può non ricondursi alla società ricorrente, atteso che i rilievi svolti e l’animosità della critiche e delle offese avanzate all’arbitro si collegano, logicamente, alle presunte ed asserite irregolarità arbitrali in danno della ricorrente. Quanto alla mancanza della natura delle offensiva delle frasi e del comportamento assunto nei confronti dell’arbitro, la Corte si limita a rilevare che l’epiteto con il quale è stato apostrofato l’arbitro, è di per sé offensivo e denigratorio.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, sentito l’arbitro, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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