F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0053/CSA del 2 novembre 2019 – (CALC. DE CENCO CAIO) n. 66/2019 – 2020 Registro Reclami N. 66/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0053/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 66/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0053/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi Presidente

Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente

Dott. Agostino Chiappiniello Componente (relatore)

Dott. Franco Granato Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 65 del 2019, proposto con richiesta di procedimento d’urgenza Calc. De Cenco Caio, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio ricci, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 46/DIV del 21 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 25 ottobre 2019 Avv. Agostino Chiappiniello; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 21 ottobre 2019, ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Di Cenco Caio.

Come risulta dal referto arbitrale durante la gara, 41° minuto di gioco del secondo tempo, il calciatore Di Cenco poneva in essere un atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.

La Società Citta’ di Pontedera ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale con nota del 22 ottobre 2019. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Citta’ Pontedera con nota del 22 ottobre 2019, n. 19-20, dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- eccessiva onerosità della sanzione;

- il fatto non è qualificabile come atto di violenza ma come condotta antisportiva;

- l’intervento  falloso  è  riconducibile  all’attività  agonistica  ed  è  erroneo  il  riferimento all’impossibilità di giocare il pallone per il calciatore;

- si è in presenza di una eccessiva vigoria, riconducibile ad una attività antisportiva;

- non vi è stata alcuna conseguenza fisica per il calciatore avversario.

La società chiede conclusivamente la riduzione della sanzione da due ad una giornata effettiva di squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata come da univoca normativa di settore. Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare.

In sostanza, nel reclamo si sostiene che il fallo è stato posto in essere senza alcuna volontà di causare danni all’avversario e lo stesso si è risolto senza alcuna conseguenza fisica per il calciatore colpito da Di Cenco Caio.

Al riguardo, si deve puntualizzare che l’intervento falloso è stato abbastanza deciso. Tuttavia, considerata  la  dinamica  della  condotta  posta  in  essere,  non  particolarmente violenta e originariamente finalizzata a contendere il pallone, come è emerso da quanto riferito dall'arbitro sentito da questa Corte, si ritiene di poter ridurre la sanzione della squalifica da due ad una giornata effettiva di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), sentito l’arbitro, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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