F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 05/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 80/CSA del 18 gennaio 2019 (dispositivo) RICORSO DEL CALC. ROMIZI MARCO AUGUSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA VICENZA/ALBINOLEFFE DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018)

RICORSO DEL CALC. ROMIZI MARCO AUGUSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  SEGUITO  GARA  VICENZA/ALBINOLEFFE  DEL  26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018)

Il calciatore Marco Augusto Romizi, tesserato con la società U.C. Albinoleffe S.r.l. è stato,  con decisione dal Giudice sportivo, squalificato per 3 giornate effettive di gara per i fatti accaduti durante la gara Vicenza/Albinoleffe del giorno 26.12.2018.

In particolare.

Il direttore di gara ha rilevato che il calciatore, a giuoco fermo, strattonava e spingeva più avversari, cercando di aggredire il n. 17 della squadra avversaria tentando di raggiungerlo spingendo ed insultando quest’ultimo ed i giocatori avversari.

Avverso la riportata sanzione, il calciatore, ha presentato appello.

Nel motivo di gravame l’appellante ha rappresentato, senza contestare l’episodio, che, invero, ha agito istintivamente e senza provocare alcun nocumento ai calciatori avversari.

Così che la condotta contestata, posta in essere dal predetto, deve essere rubricata non già quale azione violenta, bensì quale azione antisportiva.

Osserva la Corte.

La dinamica del fatto, così come esattamente ricostruita nel referto arbitrale, evidenzia, in realtà come il calcatore appellante ha, invero, tentato di aggredire, senza riuscirvi, il calciatore avversario, per cui il comportamento posto in essere non ha raggiunto, anche se per ragioni esterne, l’originaria finalità aggressiva.

Tale evenienza fattuale, pertanto, non può essere sottovalutata, né tanto meno può omogeneizzarsi il tentativo con la consumazione dell’azione violenta.

Pertanto la Corte ritiene equo ridurre la sanzione irrogata, rideterminando la squalifica irrogata a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Romizi Marco riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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