F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 05/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 80/CSA del 18 gennaio 2019 (dispositivo) RICORSO DALL’U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRAPANI/CATANZARO DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018)

RICORSO  DALL’U.S.  CATANZARO  1929  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €  1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRAPANI/CATANZARO DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018)

 

Con reclamo del 03.01.2019, la U.S. Catanzaro 1929 ha impugnato, dinanzi a questa Corte, la delibera del Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. – Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 140/DIV  del  27.12.2018,  in  relazione  alla  gara del  Campionato  di Serie  C,  Girone  C, Trapani  vs. Catanzaro del 26.12.2018.

Con la predetta delibera il Giudice Sportivo, ha sanzionato la U.S. Catanzaro 1929 con l’ammenda di € 1.000,00, con la seguente motivazione: “perché persone non identificate ma riconducibili alla società durante la gara e a conclusione della stessa tenevano un comportamento irriguardoso nei confronti degli addetti federali e dell’arbitro (r.c.c.).”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto di annullare e/o diminuire la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00.

La società contesta la decisione impugnata sostenendo che l’unico dirigente presente in distinta, il Sig. Carmine Gallo, era già stato sanzionato dal Giudice Sportivo con l’inibizione fino al 2.1.2019 e che non vi erano altri soggetti all’interno del recinto di gioco riconducibili alla società. Inoltre secondo la difesa, il rapporto del Commissario di Campo sarebbe in contrasto con il referto arbitrale che evidenzia un comportamento da parte dei dirigenti della società appellante, definito “normale”. La sanzione irrogata sarebbe, in ogni caso, eccessivamente severa.

Alla riunione del 18.1.2019, il difensore della società appellante si è riportato alle difese e conclusioni contenute nel proprio ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso  vada  parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

I fatti per cui è causa sono stati rilevati ed accertati dal Commissario di Campo che ha il compito di riferire al Giudice Sportivo sull’andamento delle gare in merito alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, ai comportamenti del pubblico e dei dirigenti delle due squadre.

Inoltre, il Commissario di Campo ha la funzione di segnalare alla giustizia sportiva ogni violazione del C.G.S., commessa dai tesserati.

A poco rileva se determinati comportamenti illeciti dei dirigenti e degli accompagnatori, nel nostro caso della società Catanzaro, siano sfuggiti alla percezione del Direttore di Gara in quanto il referto redatto dal Commissario di Campo costituisce piena prova sullo svolgimento dei fatti di causa.

A parere di questa Corte il comportamento  irriguardoso tenuto da alcuni dirigenti e accompagnatori della società Catanzaro nei confronti degli addetti federali e dell’arbitro, pur essendo deprecabile, appare eccessivamente sanzionato dal Giudice Sportivo con l’ammenda di € 1.000,00.

La Corte, ritiene, pertanto, equo contenere e rideterminare la sanzione dell’ammenda  in  € 300,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del il  ricorso  come  sopra  proposto  dalla società U.S. Catanzaro 1929 di Catanzaro, riduce la sanzione dell’ammenda a € 300,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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