F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 06/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 86/CSA del 31 gennaio 2019 (dispositivo) RICORSO DELL’A.C. CUNEO 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. SCAZZOLA CRISTIANO SEGUITO GARA CUNEO/JUVENTUS U23 DEL 23.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 24.1.2019)

RICORSO DELL’A.C. CUNEO 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. SCAZZOLA CRISTIANO SEGUITO GARA CUNEO/JUVENTUS U23 DEL 23.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 24.1.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 160 del 24.1.2019, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e Ammenda di € 500,00, all’allenatore Cristiano Scazzola.

Come risulta dal referto arbitrale l’allenatore Cristiano Scazzola veniva allontanato dal terreno di gioco per aver profferito all’arbitro espressioni irriguardose dopo che l’assistente n. 2 aveva segnalato un fuorigioco. La vicenda veniva riferita all’arbitro dall’assistente n. uno, sig. Salvatore Emilio Buonocore. .

La Società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. con nota del 24.1.2019 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Cuneo dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale con nota n. 14774 del 25.1.2019.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- eccessiva onerosità della sanzione, consistente in una frase solo irriguardosa senza alcuna volontà offensiva;

- assenza  nel  comportamento  dell’allenatore  di  qualsiasi  intento  lesivo  del  prestigio  e dell’onorabilità del direttore di gara;

- assenza di precedenti condotte recidive e/o diffide.

La società chiede conclusivamente la riduzione della sanzione da 2 ad 1 giornata effettiva di gara e l’annullamento dell’Ammenda. Vengono evidenziate e allegate numerose decisione del giudice sportivo che conforterebbero tale richiesta.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti da un pubblico ufficiali quale è l’arbitro.

Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare.

In sostanza, l’allenatore ha profferito frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara e dell’assistente. La circostanza che detta frase non sia da considerare offensiva, non vanifica il comportamento scorretto posto in essere, ma lo rende solo meno grave rispetto alla sanzione che si sarebbe  potuta  applicare  nel  caso  di  condotta  offensiva.

La mancanza di comportamenti recidivi non elimina l’illecito che viene qualificato solo in modo meno rigoroso.

Per  questi  motivi  la  C.S.A.,  in  parziale  accoglimento  del  ricorso  come  sopra  proposto  dalla società A.C. Cuneo 1905 di Cuneo riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettive di gara.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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