F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 06/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 86/CSA del 31 gennaio 2019 (dispositivo) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SIG. GRIECO VITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/ALBISSOLA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019)

 

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SIG. GRIECO VITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  PRO  VERCELLI/ALBISSOLA  DEL  27.01.2019  (Delibera  del  Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019)

 

La F.C. Pro Vercelli ha proposto appello avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, oltre all’ammenda di € 1.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, al sig. Vito Grieco, allenatore della squadra della Pro Vercelli, per il fatto accaduto in data 27.1.2019, nel corso della gara tra l’appellante e la Albissola.

Il predetto allenatore, nei minuti finali della partita, tratteneva il pallone finito oltre la linea di giuoco, da ciò conseguiva un principio di rissa tra i componenti le squadre.

Avverso l’indicata sanzione ha proposto appello la F.C. Pro Vercelli.

L’appellante nelle premesse in fatto, al fine di dimostrare  la erroneità  e la illegittimità della decisione, ha segnalato la superiorità sportiva dell’appellante rispetto alla squadra dell’Albissola, graduata in classifica oltre le venti posti dopo la Pro Vercelli.

Inoltre, sempre l’appellante, ha rappresentato che l’allenatore era stato aggredito da un giocatore della squadra avversaria con una testata ed un pugno.

Infine, ha contestato la ricostruzione fattuale, così come riportata nel referto arbitrale, per cui il comportamento contestato non può considerarsi gravemente antisportivo, perché non era diretto a rallentare la ripresa del giuoco, come si evincerebbe anche dalla contraddizione tra la decisione del Giudice sportivo ed il riferito referto arbitrale.

Infatti, il primo afferma che il Grieco “ tratteneva” il pallone per rallentare la ripresa del giuoco, mentre l’arbitro ha riportato che il Grieco non ha rilasciato immediatamente il pallone.

La difesa insiste, poi, nella applicazione al Grieco delle attenuanti perché, asseritamente, l’indicato comportamento non può considerarsi volontario, atteso che per affermare la sussistenza di una condotta gravemente  antisportiva occorre dimostrare la volontarietà e l’intenzionalità dello stesso.

Osserva la Corte.

La questione, così come proposta dell’appellante,  può essere condivisa in parte.

Va  premessa  l’assoluta  inconferenza  della  questione  circa  la  superiorità  sportiva  dell’appellante, argomento del tutto privo di pregio al fine della presente valutazione.

In fatto, l’arbitro, nel referto, ha precisato che il Grieco, nell’occasione, assumeva un atteggiamento ostruzionistico nei confronti della squadra avversaria non rilasciando immediatamente il pallone per la ripresa del giuoco.

È emerso, altresì, che il comportamento del Grieco ha causato una vera propria rissa tra i calciatori delle due squadre, nel corso della quale il Grieco stesso veniva colpito con una testata ed un pugno da un calciatore avversario.

Orbene, da una parte, non può sottacersi che l’episodio contestato assume  una  peculiare valenza negativa in ragione del ruolo e della funzione ricoperta dal Grieco, il quale come allenatore ha un onere comportamentale ancora più rigoroso rispetto ai calciatori. Dall’altra, il fatto posto in essere, innanzitutto, non appare di particolare gravità e, in secondo luogo, come già osservato, nel svolgersi dei fatti il GRIECO è stato aggredito dagli avversari che lo hanno colpito con violenza.

Entrambe le circostanze sopra riportante, la prima direttamente relativa al comportamento sanzionato e la seconda relativa ad un post factum rilevante, consentono di valutare in modo particolarmente attenuata la condotta del Grieco.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dal signor Grieco Vito riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettive di gara.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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