F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 07/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 117/CSA del 15 marzo 2019 (dispositivo) RICORSO DELL’A.C. PRATO S.S.D. a R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOREO RICCARDO SEGUITO GARA PRATO/VIAREGGIO DEL 24.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019)

RICORSO DELL’A.C. PRATO S.S.D. a R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOREO RICCARDO SEGUITO GARA PRATO/VIAREGGIO DEL 24.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva con Delibera in Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019 al calciatore Moreo Riccardo la sanzione della squalifica per 2 gare effettive seguito gara Campionato Nazionale di Serie D Prato/Viareggio del 24.02.2019 “per avere, dopo la realizzazione di una rete, rivolto gesto triviale accompagnato da espressione irriguardosa all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria” (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019)

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società A.C. Prato domandandone la riduzione a una giornata, in subordine accompagnata da ammenda o sanzione alternativa e sostenendone, in sintesi, la eccessività della sanzione in quanto si è scusato pubblicamente prima della pubblicazione del provvedimento impugnato per il gesto compiuto nell’ambito di una partita nervosa.

Il reclamo è fondato, dovendo, pur a fronte del comportamento gravemente irriguardoso del giocatore, ritenersi eccessiva la sanzione comminata, dovendosi tenere adeguato conto delle pubbliche scuse che egli, accorgendosi della gravità del gesto impulsivo, ha rivolto prima della pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, al che appare congrua la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara.

Per questi  motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Prato S.S.D. a R.L di Prato riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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