F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 07/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 117/CSA del 15 marzo 2019 (dispositivo) RICORSO DELL’AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 500,00 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 19.3.2019 INFLITTE AL SIG. TUROTTI SANDRO SEGUITO GARA PONTEDERA/PRO PATRIA DEL 3.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 212/DIV del 4.03.2019)

 

RICORSO DELL’AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 500,00 E  DELL’INIBIZIONE  FINO  AL  19.3.2019  INFLITTE  AL  SIG.  TUROTTI  SANDRO  SEGUITO GARA PONTEDERA/PRO PATRIA DEL 3.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 212/DIV del 4.03.2019)

 

La società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. ha presentato ricorso avverso le sanzioni dell’ammenda di € 500,00 e dell’inibizione fino al 19.3.2019, inflitte al signor Turotti Sandro seguito gara Pontedera/Pro Patria del 3.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 212/DIV del 4.3.2019) per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (espulso, r.A.A., panchina aggiuntiva).

La Società ricorrente, con il predetto ricorso inviato a  mezzo pec in data  12.3.2019, contesta l'eccessività e la sproporzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo riguardo all’espressione esternata dal Turotti, volendo considerare l’espressione stessa non irriguardosa e non offensiva nei confronti dell’Arbitro bensì un mero “modo di dire” privo del suo senso volgare.

La ricorrente chiede pertanto l’annullamento dell’ammenda e la riduzione dell’inibizione dal 19.3.2019 al 14.3.2019.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la società ricorrente, ritiene che, pur considerando irriguardosa la condotta del Signor Turotti Sandro, il ricorso può essere accolto.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio (VA), riduce la sanzione della squalifica al presofferto.

Annulla la sanzione dell’ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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