F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 07/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 117/CSA del 15 marzo 2019 (dispositivo) RICORSO DELL’U.S.D. CITTA’ DI FASANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI FASANO/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 03.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 06.03.2019)

 

RICORSO DELL’U.S.D. CITTA’ DI FASANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI FASANO/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 03.03.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 06.03.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva con Delibera in Com. Uff. n. 106 del 06.03.2019 alla U.S.D. Città di Fasano la sanzione della ammenda di €1.500,00 seguito gara Campionato Nazionale di Serie D Città di Fasano/Città di Gragnano del 03.03.2019 “per avere un suo sostenitore lanciato ripetuti sputi (più di 10) che attingevano un A.A. sulla schiena, spalle,  braccia” (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 06.03.2019).

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società U.S.D. Città di Fasano domandandone la riduzione sostenendo, in sintesi, la eccessività della sanzione in quanto la società ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo, sulla base del D.lgs. 231/01 e l’episodio, durato dal 30’ al 33’ minuto di gioco, è ascrivibile a un singolo tifoso, con compromessa condizione di salute mentale, che è stato allontanato e accompagnato da collaboratori della società in una zona franca, dove non potesse compromettere la partita.

Il reclamo è fondato, dovendo, pur a fronte del gravissimo comportamento tenuto dal  tifoso, ritenersi eccessiva la sanzione comminata, dovendosi tenere adeguato conto che si è  trattato  di persona di compromessa salute mentale che ha agito inaspettatamente nell’arco di tre minuti, come da atti ufficiali di gara, e rispetto alla quale la società è prontamente intervenuta allontanandola in una zona dove non poteva più compromettere lo svolgimento della partita, al che appare congrua la riduzione della sanzione della ammenda da € 1.500,00 a € 1.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Città di Fasano di Fasano (BR) riduce la sanzione della ammenda a € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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