F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 07/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 117/CSA del 15 marzo 2019 (dispositivo) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE NAZIONALE – FOLIGNO/TOLENTINO 1919 DEL 06.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 254 del 07.03.2019)

RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE NAZIONALE – FOLIGNO/TOLENTINO 1919 DEL 06.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 254 del 07.03.2019)

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 254 del 07.03.2019, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ha inflitto alla Foligno S.S.D. a r.l. la sanzione dell’ammenda di € 1.600,00 “per avere, i  propri sostenitori introdotto ed  utilizzato materiale pirotecnico (15  fumogeni) nel  settore ad essi riservato, un gran numero dei quali (12) veniva lanciato sul terreno di gioco”.

Avverso tale decisione, proponeva impugnazione Foligno S.S.D. a r.l. deducendo che aveva richiesto ed ottenuto una adeguata presenza della forza pubblica, che i fumogeni  erano  caduti  a ridosso del recinto di gioco distante dalle linee del campo, che  essi  non  avevano  causato  alcun disagio e che erano stati prontamente disattivati e spenti dagli addetti al campo della reclamante.

La Corte, esaminati gli atti, sentito il difensore, ritiene che il reclamo meriti accoglimento.

Infatti, dalla ricostruzione dei fatti e dall’esame dei documenti, emerge che la reclamante  ha adottato efficacemente modelli di organizzazione idonei a prevenire siffatti comportamenti, che ha cooperato con le forze dell’ordine e che ha prontamente agito per rimuovere il materiale pirotecnico che non ha peraltro causato alcun disturbo alle fasi di gioco.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Foligno Calcio S.S.D. A.R.L. di Foligno (PG) riduce la sanzione della ammenda a € 600,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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