F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 08/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 143/CSA del 10 maggio 2019 (dispositivo) RICORSO U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARAINFLITTA AL CALC. LAMBRUGHI ALESSANDRO SEGUITO GARA TRIESTINA/TERAMO DEL 27.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 263/DIV del 29.04.2019)

RICORSO U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARAINFLITTA AL CALC. LAMBRUGHI ALESSANDRO SEGUITO GARA TRIESTINA/TERAMO DEL 27.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 263/DIV del 29.04.2019)

 

Con atto, spedito in data 30.4.2019, la Società U.S. Triestina Calcio S.S.D. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 263/DIV del 29.4.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Triestina-Teramo, disputatasi in data 28.4.2019, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, Lambrughi Alessandro, la squalifica per 2 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della  Segreteria  di  questa  Corte,  la Società U.S. Triestina Calcio S.S.D. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro  che, come noto, costituisce prova privilegiata  circa il comportamento tenuto dal tesserato, Lambrughi Alessandro, al termine della gara (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta violenta, posta in essere dallo stesso nei confronti del Direttore di Gara.

Al proposito, questa Corte ha provveduto a sentire il Direttore di Gara che ha confermato che il Lambrughi ha, con la propria mano sinistra, stretto, con forza, il volto dell’avversario all’altezza delle guance,  spingendolo  via.

Peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, il Giudice Sportivo, nel determinare l’entità della sanzione, ha già considerato la sussistenza delle attenuanti, consistenti, nel caso di specie, nel fatto che il Lambrughi aveva voluto, in qualche modo, rimproverare l’avversario che si era reso autore di un grave fallo di gioco ai danni di un proprio compagno che aveva dovuto, a seguito di tale fallo, lasciare il terreno di giuoco, avendo riportato un taglio all’altezza del ginocchio; il Giudice Sportivo ha, infatti, irrogato,, per una condotta connotata, all’evidenza, dai caratteri della violenza, la squalifica per due giornate di gara anziché quella minima di tre giornate.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.S.D..

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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