F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 08/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 143/CSA del 10 maggio 2019 (dispositivo) RICORSO CALC. MATTIA ARAMU AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/ROBUR SIENA DEL 27.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 263/DIV del 29.04.2019)

RICORSO CALC. MATTIA ARAMU AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/ROBUR SIENA DEL 27.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 263/DIV del 29.04.2019)

Il calciatore Mattia Aramu ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro pubblicata sul Com. Uff. n. 263 del 29.4.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Novara e Robur Siena del 27.4.2019, gli ha comminato la squalifica per 2 giornate effettive “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale al termine della gara (rapp. A.A.)”.

A sostegno dell’impugnazione - diretta ad ottenere l’annullamento del periodo di squalifica rimanente, o in via subordinata, la commutazione del rimanente periodo di  squalifica  nell’ammenda ritenuta di giustizia o in via ulteriormente subordinata la commutazione del rimanente periodo di squalifica nell’ammenda ritenuta di giustizia unitamente alla diffida - il  ricorrente  ha  dedotto  alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha evidenziato il fatto che la frase che è stata ritenuta offensiva (“siete scarsi, non siete buoni a niente, rovinate solo le partite, siete proprio scarsi”) è stata da lui profferita al termine della gara uscendo dal campo e guardando il terreno di gioco senza rivolgere lo sguardo ad alcuno della terna arbitrale. Ciò sarebbe accaduto per la forte prostrazione derivata dalla sconfitta maturata negli ultimi secondi di gara a seguito della trasformazione di un rigore a favore della squadra avversaria.

Il ricorso va accolto in quanto il comportamento del sig. Mattia Aramu va configurato come comportamento irriguardoso ma non offensivo nei confronti degli Ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Mattia Aramu riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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