F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 08/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 143/CSA del 10 maggio 2019 (dispositivo) RICORSO VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FIORETTO MARCO SEGUITO GARA GUBBIO/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 267/DIV del 06.05.2019.

RICORSO VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FIORETTO MARCO SEGUITO GARA GUBBIO/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 267/DIV del 06.05.2019.

 

La Società Virtusvecomp Verona S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, comminata al suo allenatore in seconda, Sig. Marco Fioretto, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro (Com. Uff. n. 267/DIV del 6.5.2019) in relazione  alla gara di Campionato di Serie  C, Gubbio vs. Virtusvecomp Verona del 24.10.2016, che così ha motivato il provvedimento: “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso).”.

La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio allenatore in seconda, Sig. Marco Fioretto, ingiusta rispetto al comportamento realmente assunto dal proprio tesserato nell’evento per cui è causa e, pertanto, ne chiede, in via principale, l’annullamento ed in via subordinata, la riduzione.

A detta della società reclamante, il Sig. Fioretto non avrebbe proferito la frase “sei scandaloso, ma chi ti ha mandato” ed il suo ingresso sul terreno di gioco sarebbe stato motivato dal fatto di ricondurre i calciatori della propria panchina all’interno dell’area tecnica.

La società evidenzia inoltre che il Sig. Fioretto, a fine gara, si è recato presso lo spogliatoio della terna arbitrale per porgere le proprie personali scuse per l’accaduto.

Alla riunione del 10.5.2019 nessuno è comparso per la società reclamante. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d’Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi ritiene di accoglierlo parzialmente in ragione dei motivi che seguono.

La condotta tenuta dal Sig. Marco Fioretto, alla luce delle risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., C.G.S., non può che qualificarsi come condotta, offensiva ed ingiuriosa nei confronti del Direttore di Gara.

Purtuttavia, questa Corte, ritiene equo, anche alla luce del comportamento post gara tenuto dal Sig. Fioretto e dei precedenti di questa stessa Corte, ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, infliggendo all’allenatore in seconda della società reclamante la squalifica per 1 giornata effettiva di gara con diffida.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso  come  sopra  proposto  dalla società Virtusvecomp Verona S.r.l. di Verona, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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