F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 08/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 143/CSA del 10 maggio 2019 (dispositivo) RICORSO SIG. ROLANDO MARAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 267/DIV del 06.05.2019.

RICORSO SIG. ROLANDO MARAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 267/DIV del 06.05.2019.

Il tesserato Rolando Maran ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Seria A pubblicata sul Com. Uff. n. 225 del 7.5.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Napoli e Cagliari del 5.5.2019, gli ha comminato la squalifica di 1 giornata effettiva di gara e inflitto l’ammenda di € 5.000,00 “per avere, al 53° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose e, all’atto dell’allontanamento, assunto un atteggiamento irrispettoso”.

A sostegno  dell’impugnazione diretta ad  ottenere la  commutazione della  giornata di squalifica in ammenda il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha evidenziato il fatto che il suo comportamento è stato dettato dal convincimento di una errata applicazione del protocollo VAR. Egli infatti è venuto a conoscenza solo al termine della gara che il calcio di rigore a favore del Napoli era stato concesso dopo che gli Arbitri avevano visionato un filmato con tecnologia 3D (la medesima tecnologia del fuori gioco), sistema che era a lui sconosciuto.

Inoltre il ricorrente ha invocato alcuni precedenti del Giudice Sportivo al fine di evidenziare la disomogeneità sanzionatoria rispetto ad altri casi ritenuti analoghi chiedendo di riqualificare la sua condotta alla luce della giurisprudenza della Corte Sportiva di Appello.

La Corte ritiene di poter valutare come attenuante del comportamento tenuto dal Maran la particolare fattispecie oggetto delle sue proteste, ma questo non può consentire di annullare la giornata di squalifica in quanto le espressioni da lui utilizzate nei confronti degli Ufficiali di gara sono state anche offensive.

Il ricorso va parzialmente accolto rideterminando la sanzione alla sola squalifica di 1 giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Rolando Maran ridetermina la sanzione alla sola squalifica di 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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