F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 09/ CSA del 24 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 004CSA del 18 luglio 2019 (dispositivo) C.O.N.I. – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI RINVIO IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO DI CUI AI COM. UFF. N. 90/CSA DEL 1.2.2019 RELATIVO ALLA GARA NAPOLI FEMMINILE/APRILIA RACING FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Prima Sezione – Decisione n. 38/2019 del 18.4.2019)

C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI RINVIO IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO DI CUI AI COM. UFF. N. 90/CSA DEL 1.2.2019 RELATIVO ALLA  GARA NAPOLI  FEMMINILE/APRILIA  RACING  FEMMINILE  DEL  14.10.2018  (Collegio  di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Prima Sezione - Decisione n. 38/2019 del 18.4.2019)

 

Questa Corte è chiamata, quale Giudice di rinvio ai sensi dell’art. 62, comma 2, del C.G.S. CONI, a definire il giudizio a seguito dell’annullamento, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con decisione n. 38/2019 del 22.5.2019, della decisione emessa da questa Corte, a Sezioni Unite, di cui al Comunicato Ufficiale n. 090/CSA del 1 febbraio 2019, che, nel  respingere  il  reclamo  proposto  dalla società A.S.D. Aprilia Racing Femminile avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del Dipartimento Calcio Femminile (Comunicato Ufficiale n. 24 del 18 ottobre 2018), non aveva disposto l'assegnazione della vittoria della gara tra Napoli Femminile ed Aprilia Racing Femminile con il risultato di 0-3 in favore di quest’ultima   Società.

Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, pur condividendo l’assunto di questa Corte che, nel caso di specie, non ricorresse una delle ipotesi per le quali l’art. 17 del C.G.S. della FIGC (vigente alla data dei fatti) prevede la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ha rilevato che “….la lettera “c)” del comma 4 dell’art. 17 CGS FIGC prevede, in caso di irregolare svolgimento della gara, la ripetizione della stessa e tale “rimedio” non trova nelle disposizioni  vigenti alcuna limitazione od eccezione. D’altra parte, non sembra potersi dubitare che, a mente dell’art. 4 del C.U. n. 9/18, la gara in questione abbia avuto un irregolare svolgimento, non potendosi relegare detta norma secondaria ad un rango meramente formale, ivi prevedendosi le modalità regolamentari vere e proprie. Ne consegue che la decisione impugnata va annullata, affinché il Giudice del merito, applicando i sopra enunciati principi, faccia governo della disposizione di cui alla lettera “c” del comma 4 dell’art. 17 CGS CONI, non potendo in tal senso direttamente disporre questo Collegio, chiamato dalla ricorrente a pronunciarsi solo sull’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello”.

Questa Corte, quale Giudice di rinvio non intende entrare nel merito della correttezza del principio di diritto affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con la decisione sopra menzionata ma non può non rilevare come la ripetizione della gara di cui è giudizio, in applicazione della previsione dell’art. 17, comma 4, lett. c) del C.G.S. della FIGC (vigente alla data dei fatti), non può essere disposta nel caso di specie in quanto ciò è reso del tutto impossibile dalla situazione di fatto (peraltro, già sussistente alla data della decisione assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI) atteso che le due squadre (Napoli Femminile ed Aprilia Racing Femminile) militano, ormai, in due diverse categorie di appartenenza e che, comunque, la ripetizione della gara di cui è giudizio, e il diverso risultato che ne potrebbe conseguire rispetto a quello della gara disputatasi in data 1.10.2018, non potrebbe, in alcun modo, influire sulla classifica finale del Campionato di Serie C femminile relativo alla stagione sportiva 2028/2019.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello, a Sezioni Unite, senza entrare nel merito del principio di diritto affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ne rileva l’inapplicabilità nel caso di specie, atteso che non è possibile disporre la ripetizione della partita (le due squadre militano, infatti, in due diverse categorie) e che, comunque, tale ripetizione non potrebbe influire sulla classifica finale del Campionato di Serie C Femminile della Stagione Sportiva 2018/2019.

 

 

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