F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 13/ CSA del 12 novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 102/CSA del 02 febbraio 2019 (dispositivo) RICORSO DEL POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/RENDE DEL 9.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV dell’11.02.2019)

RICORSO DEL POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00  INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/RENDE DEL 9.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV dell’11.02.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 181/DIV dell’11.02.2019 ha inflitto alla Società Potenza Calcio S.r.l. la sanzione della ammenda di € 5.000,00 perchè “dopo il termine della gara una persona non identificata ma riconducibile alla Società avvicinava l’arbitro che si accingeva a lasciare l’impianto e gli rivolgeva reiterate frasi irriguardose; perché un proprio sostenitore durante la gara indirizzava uno sputo verso un assistente arbitrale raggiungendolo al collo”.

Avverso tale provvedimento la Società ha proposto reclamo innanzi a questa Corte, con atto

del 18.2.2019, chiedendo, in via principale, l’annullamento della sanzione inflitta e, in via subordinata, la riduzione della stessa eccependo: “la difformità tra quanto riportato nel referto di gara e la motivazione del Giudice nonché la sproporzione della sanzione inflitta rispetto ai fatti contestati”.

La reclamante ha dedotto che l’arbitro, nel proprio rapporto, sia limitato a denunciare delle doglianze formulate da parte di un soggetto rimasto non identificato, doglianze prive del carattere di litigiosità o animosità evidenziando che nell’occasione non sarebbero stati utilizzati toni o termini aggressivi o ingiuriosi.

La Corte Sportiva di Appello ritiene che il ricorso meriti di essere parzialmente accolto.

Dagli ufficiali di gara emerge che nell’occasione dell’episodio indicato dall’arbitro, le censure mosse, pur essendo delle accuse rivolte al direttore di gara, non sono state proferite con tono irriguardoso ma si sono sostanziate in una mera espressione critica che al più integra gli estremi di una condotta irrispettosa.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Potenza Calcio di Potenza riduce la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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