F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 13/ CSA del 12 novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 102/CSA del 02 febbraio 2019 (dispositivo) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGGINA/VITERBESE CASTRENSE DEL 23.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 171/DIV del 4.02.2019)

RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGGINA/VITERBESE CASTRENSE   DEL   23.01.2019   (Delibera   del   Giudice   Sportivo   presso   la   Lega   Italiana   Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 171/DIV del 4.02.2019)

 

La società A.S. Viterbese Castrense S.r.l., in data 15.02.2019, ha proposto reclamo, ex art. 36 bis C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 171/DIV del 04.02.2019, con la quale veniva dichiarato inammissibile il reclamo da questa proposto avente ad oggetto la regolarità della gara del Campionato Serie C, Girone C, Urbs Reggina 1914 vs. A.S. Viterbese Castrense, per presunto errore tecnico del direttore di gara.

L’A.S. Viterbese Castrense S.r.l., con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, l’annullamento del risultato della gara Urbs Reggina 1914/Viterbese Castrense del 23.01.2019 con conseguente ripetizione della gara stessa.

La società reclamante, sostiene la piena ammissibilità del ricorso, ex art. 29 C.G.S., inoltrato al Giudice Sportivo in data 25.01.2019, rilevando che “all’organo di prime cure non è stato richiesto di prendere una decisione tecnica – rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’arbitro – bensì è stato chiesto di verificare se il direttore di gara in questione si fosse effettivamente reso conto o meno della violazione di una norma del Regolamento del Giuoco del Calcio.”.

L’A.S. Viterbese Castrense S.r.l. sostiene altresì che, nel caso in esame, vi sia stata un’errata applicazione e/o interpretazione da parte del direttore di gara della Regola n. 10 – punto 1 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, errata interpretazione/applicazione che ha influito sul regolare svolgimento della gara e sull’esito della stessa.

Infatti, a parere della società ricorrente, la palla avrebbe colpito il palo sinistro della porta e non avrebbe quindi superato la linea di porta, con la conseguenza che la rete non sarebbe stata “segnata”.

Avverso tale ricorso resiste la società Urbs Reggina con controdeduzioni depositate in data 18.02.2019, evidenziando come il ricorso della A.S. Viterbese Castrense s.r.l. sia pretestuoso ed infondato e quindi da respingersi ex art. 29, comma 3, C.G.S., trattandosi nella fattispecie di decisione di natura tecnica adottata dall’arbitro, devoluta all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco.

Alla seduta del 22.2.2019, sono comparsi i difensore delle due società i quali, dopo  aver illustrato le rispettive difese, hanno concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte dalla parte reclamante e dalla parte resistente, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.

Come a ben rilevato il Giudice Sportivo, la fattispecie oggetto del presente giudizio non rientra fra quelle alle quali sia applicabile l’art. 29, comma 3, C.G.S., che esclude testualmente ed espressamente la competenza sanzionatoria del Giudice Sportivo per “fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del Giuoco.”.

Infatti, la decisione sulla convalida di una rete è un provvedimento di natura tecnica, devoluto alla discrezionalità del Direttore di Gara e, come tale, insindacabile da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, alla luce delle norme del vigente C.G.S..

Preme peraltro evidenziare come la norma in questione sia ben giustificata in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, con le relative valutazioni e decisioni di natura tecnica/disciplinare adottate in campo dall’arbitro, devolute alla sua esclusiva discrezionalità tecnica, si esauriscano al suo termine. Ne consegue che le rilevazioni dell’arbitro non possono essere riviste se non nei particolari casi che l’ordinamento sportivo prevede.

Diversamente opinando, le valutazioni discrezionali di carattere tecnico finirebbero sempre per avere un carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che la società od il giocatore possono offrire, con la diretta conseguenza di inficiare lo svolgimento delle attività sportive e la certezza dei loro risultati.

Questo, senza dimenticare che alla classe arbitrale sono attribuite, dal sistema federale, funzioni di garanzia che se potessero essere messe in discussione dalle parti in causa, tali non sarebbero, in modo pieno, efficace, affidabile e certo.

La giurisprudenza citata dalla società reclamante non è pertinente all’argomento oggi in discussione trattandosi di casi che non investono decisioni di natura tecnica o devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’arbitro.

Correttamente, quindi, il Giudice di prime cure, ha dichiarato inammissibile il reclamo in prima istanza dell’A.S. Viterbese Castrense S.r.l..

Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dall’A.S. Viterbese Castrense s.r.l. deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense s.r.l. di Viterbo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

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