F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 20/ CSA del 08 maggio 2020 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 162/CSA del 13 giungo 2019 (dispositivo) RICORSO DEL VARESINA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. FEDELE FERDINANDO SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI GIORGIONE CALCIO 2000/VARESINA SPORT DELL’8.06.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 357 del 10.06.2019)
RICORSO DEL VARESINA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. FEDELE FERDINANDO SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI GIORGIONE CALCIO 2000/VARESINA SPORT DELL’8.06.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 357 del 10.06.2019)
Con atto, spedito in data 10.6.2019, società Varesina Sport preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti (pubblicata sul Com. Uff. n. 357 del 10.6.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Giorgione Calcio 2000/ Varesina Sport, disputatasi in data 8.6.2019, era stata irrogata, a carico dell’allenatore della ricorrente, Fedele Ferdinando, la squalifica per una giornata effettiva di gara.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Varesina Sport faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.
Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato.
Nel referto del Direttore di Gara, si legge che il Fedeli, dopo una decisione disciplinare assunta dall’Arbitro nei confronti di un calciatore della società Varesina Sport, inveiva urlando nei confronti del Quarto Ufficiale, protestando contro il provvedimento.
Trattasi di comportamento che non merita la sanzione disciplinare della squalifica per 1 giornata effettiva di gara; la sanzione bensì la sola ammonizione.
Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Varesina Sport di Venegono Superiore (Varese) ridetermina la sanzione nella sola ammonizione.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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