F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0021/CSA del 25 ottobre 2019 – (VASTESE CALCIO 1902) n. 53/2019 – 2020 Registro Reclami N. 53/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0021/2009 REGISTRO DECISIONI

 

N. 53/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0021/2009 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Fabio Di Cagno - Componente (relatore)

Avv. Stefano Agamennone - Componente

Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 53 del 2019, proposto dalla società Vastese Calcio 1902, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 36 del 9.10.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 24 ottobre. 2019 l’Avv. Fabio Di Cagno e uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio ed il sig. Lorenzo Bardini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 18.10.2019, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, la società Vastese Calcio 1902 ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale del 9.10.2019 (C.U. n. 36) con il quale è stata irrogata al calciatore Lorenzo Bardini, proprio tesserato, la squalifica di 5 giornate effettive di gara “per

avere, a gioco fermo, strattonato per la maglia un avversario e, divincolandosi da alcun compagni che lo trattenevano, colpito con un pugno al volto altro calciatore della squadra avversaria. Inoltre tentava ripetutamente di reiterare la condotta violenta e, alla notifica del provvedimento disciplinare, veniva allontanato affannosamente dal terreno di gioco”. Il tutto occorso in occasione della gara Jesina – Vastese del 6.10.2019, valevole per la 6^ giornata del campionato nazionale di serie D – girone F.

La reclamante nega innanzi tutto che il calciatore possa aver volontariamente colpito con un pugno un avversario, posto che costui, dopo aver subìto un duro fallo da un avversario mentre parava un pallone, si era limitato a rialzarsi per protestare contro l’autore del fallo medesimo ma era stato minacciosamente attorniato da altri avversari, come peraltro reso palese da un filmato che produceva. Sottolinea peraltro essa reclamante che l’avversario “colpito” non aveva subito alcuna conseguenza sul piano fisico, tanto da non dover neppure essere soccorso dai sanitari.

Evidenza ancora la reclamante come la condotta violenta addebitata dal Giudice Sportiva non sia stata del pari rilevata dal direttore di gara e che in ogni caso, ai fini dell’adeguatezza della sanzione, andava considerato sia lo stato di estrema tensione che si era determinato, sia la mancanza di precedenti specifici in capo al calciatore, sia infine l’unitarietà delle condotte che, in quanto esplicatesi in un medesimo contesto, rendevano applicabile l’istituto della continuazione.

Conclude pertanto la reclamante, dopo aver richiamato diversi precedenti degli organi di giustizia sportiva, in via principale per l’integrale annullamento della sanzione e, in via subordinata, per una congrua riduzione della squalifica.

In via istruttoria ha chiesto l’acquisizione agli atti del filmato relativo all’evento, ritenuta ammissibile ai sensi degli artt. 57 e 58 C.G.S.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, questa Corte Sportiva ritiene che il filmato prodotto dalla reclamante non possa essere né esaminato, né acquisito come elemento di prova. E difatti, se è vero che l’art. 58, 1° comma, C.G.S., consente l’utilizzazione dei mezzi di prova audiovisivi nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, il successivo art. 61, 2° comma, precisa che tale ipotesi ricorre, diversamente dal caso di specie, solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.

Ciò premesso, si rileva dal referto arbitrale che il calciatore Bardini, portiere della Vastese Calcio, dopo aver subito un fallo da un avversario, si era alzato di scatto protestando con quest’ultimo e strattonandolo per la maglia, allorquando “giunti altri avversari e compagni per placarlo ha sferrato due o tre pugni “volanti” con il braccio teso ad altezza viso, uno dei quali in particolare colpiva un avversario sul volto che cadeva a terra, pur senza sanguinare. Trattenuto a forza da due o tre compagni cercava di scagliarsi contro un calciatore avversario. Alla notifica del provvedimento di espulsione si è allontanato dal tdg trascinato a forza dai compagni”.

Sentito a chiarimenti l’arbitro, soprattutto con riferimento al significato dell’espressione “pugni volanti”, è risultata confermata la versione dei fatti resa in udienza dal calciatore, e cioè che costui, mentre si confrontava con l’autore del fallo, era stato attorniato sia da compagni di squadra che da avversari minacciosi e che, per divincolarsi dalla “presa” dei compagni, aveva agitato le braccia in modo scomposto colpendo violentemente un calciatore avversario (diverso dall’autore del fallo), tanto da farlo cadere in terra. Ciò che, peraltro, sembra aver rilevato lo stesso Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato (“divincolandosi da alcuni compagni”).

Tutto ciò considerato, mentre non può negarsi la componente violenta del comportamento del calciatore, non sembra ravvisarsi quel requisito della “particolare gravità” che legittima l’irrogazione della sanzione di 5 giornate di squalifica (art. 38 C.G.S.), anche in considerazione della più che presumibile non volontarietà del gesto.

Quanto alle altre condotte contestate dal Giudice Sportivo, sia con riferimento al reiterato tentativo di confronto con l’avversario, sia al forzato allontanamento dal campo, trattasi di episodi avvenuti tutti in un medesimo contesto che, in virtù del vincolo della continuazione, restano assorbiti nell’unica sanzione da irrogare per la condotta più grave, non senza tenersi conto, a fini attenuativi, di un comportamento originato dalla reazione ad un fallo descritto, in sede di chiarimenti, siccome particolarmente pericoloso (intervento di un avversario in scivolata vicino al viso mentre si trovava a terra con il pallone tra le mani).

La sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Bardini Lorenzo, pertanto, deve essere ridotta nella più congrua misura di 3 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e per l’effetto riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alla parte con posta elettronica certificata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it