F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0029/CSA del 12 ottobre 2019 – (FBC CASALE ASD) n. 14/2019 – 2020 Registro Reclami N. 14/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0029/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 14/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0029/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa Presidente

Avv. Stefano Agamennone Componente (relatore)

Dott. Agostino Chiappiniello Componente

Dott. Giuseppe Gualtieri Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 14 del 2019, proposto dalla società F.B.C. Casale A.S.D., per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 18 settembre 2019

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 3 ottobre 2019 l’Avv. Stefano Agamennone; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso regolarmente introdotto, la F.B.C. Casale A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al comunicato n. 24 del 18.9.2019, con la quale è stata inflitta al calciatore VILLANOVA MATTIA la squalifica di tre gare effettive per avere “a gioco fermo colpito un calciatore avversario con una manata al volto”

La reclamante non ha contestato i fatti, ma la misura della sanzione irrogata da parte del Giudice Sportivo, che ha valutato come violenta una condotta che, a detta società, avrebbe dovuto sanzionare come antisportiva.

Ritiene la Corte che il reclamo meriti accoglimento per le seguenti ragioni.

Il direttore di gara ha espulso il calciatore Villanova Mattia perché “a gioco fermo colpiva con una manata di media intensità l’avversario al volto senza creare conseguenze”.

Una manata di media intensità non può integrare i connotati della condotta violenta.

Nel comportamento tenuto dal calciatore Villanova è da ravvisare una condotta antisportiva.

P.Q.M.

Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello Nazionale accoglie il reclamo e ridetermina la sanzione riducendo quella inflitta al Villanova da tre a due gare effettive.

Si dispone restituirsi il contributo di reclamo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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