F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0039/CSA del 25 ottobre 2019 – (ASD LICATA CALCIO) n. 38/2019 – 2020 Registro N. 40/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0039/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 40/2019 REGISTRO RECLAMI.
N. 0039/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Avv. Italo Pappa – Presidente
Avv. Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente
Dr. Francesco Cerini - Componente (relatore)
Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 40 del 2019, proposto dalla società A.S.D Licata Calcio, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 02 ottobre 2019;
Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 18 ottobre 2019 Dr. Francesco Cerini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Che come risulta dal referto di gara dell’Assistente al minuto 27° del secondo tempo l’arbitro richiamato dall’assistente ha espulso il calciatore Cannavo Antonino ha colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario (R A – RA A).
RITENUTO IN DIRITTO
Che il comportamento come sopra posto in essere dal calciatore Cannavo Antonino comporta gli estremi di condotta violenta punibile con il minimo edittale di due giornate di squalifica oltre quella comminata per l’avvenuta espulsione,
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, respinge il reclamo.
Dispone l’incameramento del contributo.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.