F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0040/CSA del 25 ottobre 2019 – (F.C. PONSACCO 1920 SSD ARL) n. 38/2019 – 2020 N. 38/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0040/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 38/2019 REGISTRO RECLAMI.
N. 0040/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Avv. Italo Pappa – Presidente
Avv. Salvatore Lo Giudice – Componente
Prof. Pieremilio Sammarco - Componente (relatore)
Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 38 del 2019, proposto dalla società FC Ponsacco 1920 SSD ARL, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 02 ottobre 2019;
Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 18 ottobre 2019 Prof. Pieremilio Sammarco; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con comunicazione del 03.10.2019, il legale rappresentante della società FC Ponsacco 1920
S.S.D. richiedeva i verbali della gara FC Ponsacco 1920 S.S.D. / San Donato Tavernelle del 29.09.2019 dove il Giudice Sportivo Nazionale con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 32 del 02/10/2019 infliggeva al calciatore Luigi Pagliuca la squalifica per tre gare effettive.
Dopo la trasmissione degli atti da parte della segreteria della Corte non perveniva alcun reclamo né alcuna motivazione a sostegno dell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo.
Dispone l’incameramento del contributo.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.