F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0041/CSA del 25 ottobre 2019 – (ASD SAN DONATO TAVARNELLE) n. 39/2019 – 2020 Registro Reclami N. 39/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0041/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 39/2019 REGISTRO RECLAMI.
N. 0041/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Avv. Italo Pappa – Presidente
Avv. Massimiliano Atelli – Componente
Prof. Pieremilio Sammarco - Componente (relatore)
Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 39 del 2019, proposto dalla società A.S.D. San Donato Tavarnelle, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Giotti, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 02 ottobre 2019;
Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 18 ottobre 2019 Prof. Pieremilio Sammarco; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto, spedito in data 4.10.19, l’Avv. Fabio Giotti preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo decisione Giudice Sportivo Nazionale c/o Dipartimento Interregionale pubblicato sul C.U. n. 32 del 02/10/2019 che ha inflitto al calciatore Francesco Di Santo la squalifica per tre gare effettive a seguito della gara Ponsacco1920-San Donato Tavernelle, disputatasi in data 29.09.2019.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, l’Avv. Fabio Giotti faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca della squalifica il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare, il ricorrente ha affermato che la sanzione è ingiusta sia in fatto che in diritto, in quanto la condotta tenuta dal calciatore Francesco Di Santo in occasione della predetta gara non sarebbe tale da giustificare la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte ritiene che il gravame in epigrafe sia fondato per le ragioni che seguono. Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati; tuttavia, come si evince dalla documentazione versata in atti, il calciatore De Santis “poneva la propria fronte contro quella dell’avversario” in assenza di qualsivoglia contatto diretto tra i calciatori e senza che vi sia stata alcuna conseguenza sul piano fisico per gli stessi e ciò costituisce, anche sulla scorta dei precedenti di questa Corte, una valida quanto fondata attenuante.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta a due giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi il contributo.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
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