F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0042/CSA del 25 ottobre 2019 – (ASD FANFULLA) n. 41/2019 – 2020 Registro Reclami N. 41/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0042/2019 REGISTRO DECISIONI

 

N. 41/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0042/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Massimiliano Atelli - Componente (relatore)

Prof. Pieremilio Sammarco - Componente

Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 41 del 2019, proposto dalla società A.S.D. Fanfulla, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff.

n. 32 del 02 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 18 ottobre 2019 Avv. Massimiliano Atelli; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La ASD Fanfulla, in data 7.10.2019, ha proposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice sportivo, a seguito della gara Fanfulla-Sporting Franciacorta ARL del 29.9.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 32 del 2.10.2019), ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al tesserato Stefano Brognoli, per aver rivolto espressioni ingiuriose nei riguardi dell'arbitro, da un lato, e per essersi trattenuto indebitamente sul terreno di gioco dopo l'espulsione conseguente alla prima condotta contestata, dall'altro lato.

Nel gravame, la reclamante deduceva avverso la decisione del Giudice Sportivo, assumendo trattarsi, in concreto, di espressioni irriguardose, piuttosto che realmente ingiuriose, quanto alla prima condotta contestata, e di una breve permanenza sul terreno di gioco (come riconosciuto anche dal Giudice sportivo, che ha quantificato il relativo tempo in circa un minuto appena), dopo l'espulsione, per provvedere all'individuazione del subentrante nel ruolo di capitano della squadra, con correlato passaggio della fascia da braccio identificativa di questo peculiare ruolo.

L'udienza si svolgeva come da verbale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso della Corte, il gravame (teso a ottenere la riduzione della sanzione inflitta) è fondato e quindi da accogliere. In effetti, per come i fatti risultano essersi in concreto svolti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare sovradimensionata rispetto all'effettivo disvalore della doppia condotta imputata al tesserato Brognoli. Sia per ciò che attiene alle espressioni profferite, in effetti irriguardose, piuttosto che realmente ingiuriose, si per quanto attiene alla una breve permanenza sul terreno di gioco, per appena un minuto circa, dopo l'espulsione, apparendo ragionevole che quello sia il tempo congruo per provvedere all'individuazione del subentrante nel ruolo di capitano della squadra, con correlato passaggio della fascia.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e per l’effetto, riduce la sanzione inflitta a due giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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