F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0043/CSA del 25 ottobre 2019 – (TARANTO F.C. 1927) n. 47/2019 – 2020 Registro Reclami N. 47/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0043/2019 REGISTRO DECISIONI

 

N. 47/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0043/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Massimiliano Atelli - Componente (relatore)

Prof. Pieremilio Sammarco - Componente

Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 47 del 2019, proposto dalla società Taranto F.C. 1927, rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano Aita, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 09 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 18 ottobre 2019 Avv. Massimiliano Atelli; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Taranto FC 1927 SRL, in data 11.10.2019, ha proposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice sportivo, a seguito della gara Foggia-Taranto del 6.10.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 36 del 9.10.2019), ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al tesserato Luigi Manzo, per aver colpito con uno schiaffo al volto, durante l'intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, l'allenatore della squadra avversaria.

Nel gravame, la reclamante deduceva avverso la decisione del Giudice Sportivo, assumendo trattarsi, in concreto, di episodio nel quale non solo il Manzo sarebbe inizialmente intervenuto con il solo intento di porre fine alle proteste dei tesserati del Foggia nei confronti del direttore di gara, ma è anche stato attinto - nel quadro di una condotta difensiva verso l'iniziativa di un avversario (sig. Anelli, capitano del Foggia) che cercava di colpire l'allenatore del Taranto - da uno sputo dell'Anelli medesimo.

L'udienza si svolgeva come da verbale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso della Corte, il gravame (teso a ottenere l'annullamento della sanzione e, in via gradata, la riduzione della sanzione inflitta) è fondato e quindi parzialmente da accogliere. In effetti, per come i fatti risultano essersi in concreto svolti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare sovradimensionata rispetto all'effettivo disvalore della condotta imputata al tesserato Manzo. In particolare, le versioni del Commissario di campo e del rappresentante della Procura federale, giusta quanto in atti, convergono nel senso di riconoscere al Manzo un ruolo iniziale di carattere difensivo e conservativo, così come sull'essere egli stato attinto dallo sputo dell'Anelli, il che colora diversamente (e in specie in termini di minor gravità) la condotta che gli viene attribuita, nel contesto così circostanziato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il gravame, riducendo le giornate di squalifica effettiva da 3 a 2, inclusive del presofferto.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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