F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0044/CSA del 25 ottobre 2019 – (ASD SAN DONATO TAVARNELLE) n. 48/2019 – 2020 Registro Reclami N. 48/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0044/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 48/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0044/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Massimiliano Atelli - Componente (relatore)

Prof. Pieremilio Sammarco - Componente

Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 48 del 2019, proposto dalla società Taranto F.C. 1927, rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano Aita, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 09 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 18 ottobre 2019 Avv. Massimiliano Atelli; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Taranto FC 1927 SRL, in data 11.10.2019, ha proposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice sportivo, a seguito della gara Foggia-Taranto del 6.10.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 36 del 9.10.2019), ha inflitto la sanzione dell'ammenda per € 1.200,00, per avere i suoi calciatori preso parte, nel corso dell'intervallo, ad un parapiglia con spintoni e frasi triviali, all'indirizzo dei tesserati della squadra avversaria, e per avere gli stessi danneggiato i bagni del proprio spogliatoio (due miscelatori e un soffione doccia, con obbligo, sancito dal Giudice sportivo, di risarcimento dei danni, se richiesti).

Nel gravame, la reclamante deduceva avverso la decisione del Giudice Sportivo, assumendo trattarsi, in concreto, di episodio la cui gravità è stata oggetto di eccessiva severità da parte del Giudice sportivo, in considerazione sia della modestia dei danni contestati, sia dell'obbligo risarcitorio riconosciuto dal Giudice sportivo a carico della Taranto FC 1927 SRL.

L'udienza si svolgeva come da verbale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso della Corte, il gravame (teso a ottenere l'annullamento e, in via gradata, la riduzione della sanzione inflitta) è parzialmente fondato e quindi da accogliere. In effetti, per come i fatti risultano essersi in concreto svolti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare sovradimensionata rispetto all'effettivo disvalore della condotta imputata ai tesserati del Taranto FC 1927 SRL. In particolare, assumono al riguardo rilievo non soltanto il modesto valore degli arredi danneggiati, ma anche l'obbligo di risarcimento del danno sancito dal Giudice sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il gravame, riducendo la sanzione inflitta a € 1.000,00 di ammenda.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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