F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0045/CSA del 25 ottobre 2019 – (ASD SS LAZIO CALCIO A 5) n. 54/2019 – 2020 Registro Reclami N. 54/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0045/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 54/2019 REGISTRO RECLAMI.
N. 0045/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Avv. Italo Pappa – Presidente
Avv. Salvatore Lo Giudice – Componente
Prof. Pieremilio Sammarco - Componente (relatore)
Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 54 del 2019, proposto dalla società A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 122 del 09 ottobre 2019;
Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 18 ottobre 2019 Prof. Pieremilio Sammarco; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 16.10.19, la A.S.D. Lazio Calcio a 5 proponeva l’impugnazione avverso la decisione Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5 pubblicato sul C.U. n. 122 del 09/10/2019 che ha inflitto al calciatore Fedrigo Dall Agnol Vinicius la squalifica per tre gare effettive a seguito della gara A.S.D. Società Sportiva Lazio Calcio a 5 – A.S.D. Olimpus Roma, disputatasi in data 05.10.2019 valevole quale seconda giornata di andata del Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie A2 s.s. 2019/2020.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca della squalifica il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare, il ricorrente ha affermato che la sanzione è ingiusta sia in fatto che in diritto, in quanto la condotta tenuta dal calciatore Fedrigo Dall Agnol Vinicius in occasione della predetta gara non sarebbe tale da giustificare la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte ritiene che il gravame in epigrafe sia infondato e vada pertanto respinto per le ragioni che seguono.
Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una valenza privilegiata.
Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne contesta sul piano disciplinare l’eccessiva gravosità.
Il fallo vi è stato realmente e la sanzione, secondo la Corte, appare giustificata. La circostanza che la Società qualifichi l’illecito come gesto istintivo di reazione non giustifica il comportamento posto in essere, anzi lo potrebbe contraddistinguere di una maggiore gravità.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, respinge il reclamo.
Dispone incamerarsi il contributo.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
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