F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0047/CSA del 30 ottobre 2019 – (CALCIO FOGGIA 1920) n. 51/2019 – 2020 Registro Reclami N. 51/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0047/2009 REGISTRO DECISIONI

N. 51/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0047/2009 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Avv. Fabio Di Cagno - Componente

Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 51 del 2019, proposto dalla società Calcio Foggia 1920, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Gabriele Paparo per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 9 ottobre 2019 –Com. Uff. n. 37 del 10 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24 ottobre 2019 Avv. Stefano Agamennone; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto del 18.10.2019 la Calcio Foggia 1920 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale infliggeva al calciatore Cristian Anelli la sanzione della squalifica per cinque gare effettive, per avere lo stesso “nel corso dell’intervallo, tentato di colpire con una manata, dapprima, l’allenatore e, in seguito, un calciatore della strada avversaria, al quale rivolgeva anche gesti irriguardosi ed uno sputo. Tale condotta determinava una situazione di forte tensione, nel tunnel degli spogliatoi, tra i diversi calciatori delle due squadre, sedata solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine”.

A sostegno del proprio reclamo la Società deduceva l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta dal giudice di prime cure, in considerazione della totale assenza, nel gesto del calciatore, di qualunque intento lesivo nei confronti degli avversari e della sussistenza di significative circostanze attenuanti che l’organo giudicante avrebbe completamente ignorato.

La censura è infondata, per cui il reclamo va respinto.

Contrariamente a quanto dedotto nell’atto di reclamo, dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Anelli, nella circostanza, ha tenuto una condotta per la quale la sanzione inflitta è sicuramente congrua. Il calciatore ha sputato contro un avversario attingendolo, come risulta dal rapporto del Collaboratore della Procura Federale. Lo stesso, inoltre, con il suo tentativo di colpire gli avversari ha determinato una situazione di forte tensione e non sussiste prova che, nel suo comportamento, non ci fosse l’intento di ledere l’incolumità degli avversari.

La sanzione irrogata, pertanto, si ritiene essere congrua ai fatti contestati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, respinge il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it