F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0048/CSA del 30 ottobre 2019 – (CALCIO FOGGIA 1920) n. 52/2019 – 2020 Registro Reclami N. 52/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0048/2009 REGISTRO DECISIONI

N. 52/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0048/2009 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Avv. Fabio Di Cagno - Componente

Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 52 del 2019, proposto dalla società Calcio Foggia 1920, rappresentata e difesa dall’Avv. Eduardo Chiacchio per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 9 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24 ottobre 2019 Avv. Stefano Agamennone; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto del 18.10.2019 la CALCIO FOGGIA 1920 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il DIPARTIMENTO INTERREGIONALE con la quale infliggeva all’allenatore NINNI CORDA la sanzione della squalifica per tre gare effettive, per avere lo stesso “nel corso dell’intervallo nel tunnel che conduce agli spogliatoi, protestato con atteggiamento irriguardoso all’indirizzo del direttore di gara. Successivamente, inoltre, rivolgeva espressioni offensive ad un calciatore della squadra avversaria partecipando così un parapiglia con i calciatori della squadra avversaria”.

A sostegno del proprio reclamo la Società deduceva l’eccessiva severità della pena comminata dal giudice sportivo, atteso che le espressioni rivolte al direttore di gara ed al giocatore della squadra avversaria devono considerarsi irriguardose e non già offensive e minacciose.

La censura è infondata, per cui il reclamo va respinto.

Contrariamente a quanto dedotto nell’atto di reclamo, dagli atti ufficiali risulta che l’allenatore ha tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e, successivamente, ha rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria.

Tale condotta ha provocato un parapiglia tra i giocatori di entrambe le squadre. La sanzione irrogata, pertanto, si ritiene essere congrua ai fatti contestati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, respinge il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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