F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0049/CSA del 30 ottobre 2019 – (CALC. TOMI GIOVANNI) n. 61/2019 – 2020 Registro Reclami N. 61/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0049/2009 REGISTRO DECISIONI

N. 61/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0049/2009 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Andrea Lepore - Componente (relatore)

Avv. Fabio Di Cagno - Componente

Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 61 del 2019, proposto dal calciatore Tomi Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Giotti per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 16 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24 ottobre 2019 Avv. Andrea Lepore e udito l’Avv. Giotti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Tomi Giovanni propone reclamo avverso la delibera del giudice sportivo di cui in epigrafe con la quale veniva squalificato per tre giornate effettive di gara «per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario» immediatamente dopo l’esecuzione di un calcio di rigore. Il ricorrente sottolinea una erronea collocazione temporale del fatto storico nonché un’erronea valutazione dell’elemento soggettivo della condotta con conseguente valutazione eccessiva in termini di afflittività della sanzione, basandosi sul referto dell’arbitro  il  quale indica che  il colpo sferrato sia  stato  di “media forza”. In particolare, viene contestato il gesto del “pugno” del Tomi, che non sarebbe stato riportato nel referto arbitrale, ma solo in una email successiva che l’arbitro ha inviato al giudice sportivo dopo la trasmissione del rapporto di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non è fondato.

La dinamica dell’azione e il comportamento tenuto dal Tomi, descritti sia nel referto di gara, che nella mail integrativa legittimamente inviata al giudice sportivo dall’arbitro, e confermati da quest’ultimo sentito telefonicamente, prefigurano i crismi della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S., ossia un’azione caratterizzata da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011; nella medesima direzione cfr. altresì Corte sportiva d’appello nazionale, in Com. uff. n. 122/CSA del 10 aprile 2018; in merito alla distinzione tra condotte violente, ingiuriose e irriguardose, v. anche Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., in Com. uff. n. 114/CSA del 15 aprile 2016,). Elementi questi ultimi che si rinvengono nella fattispecie che occupa, di là dalla mancata produzione dei danni e che prevedono quale sanzione minima la squalifica del giocatore per 3 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, respinge il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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