F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0061/CSA del 15 novembre 2019 – (ASD AUDACE CERIGNOLA) n. 77/2019 – 2020 Registro Reclami N. 77/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0061/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 77/2019 REGISTRO RECLAMI
N. 0061/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Avv Italo Pappa - Presidente
Avv. Nicolò Schillaci - Componente relatore
Dott. Stefano Toschei - Componente
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 77 del 2019, proposto dalla società S.S.D. AUDACE CERIGNOLA rappresentata dal Presidente Sig. Nicola Grieco, avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore MARTINELLO Antonio seguito gara SORRENTO – SSD AUDACE CERIGNOLA del 20.10.2019.
per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 42 del 23.10.2019
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 7 novembre 2019 l’Avv. Nicolò Schillaci e uditi gli avvocati Michele Cozzone per la reclamante e il sig. Angelucci per la resistente;
RITENUTO IN FATTO
La S.S.D. Audace Cerignola ha proposto appello avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al calciatore Martiniello Antonio la squalifica per tre gare effettive “per avere, a gioco fermo, colpito con forza un calciatore avversario con una gomitata al petto”.
La società ricorrente, attraverso gli scritti difensivi, chiedeva a questa Corte di derubricare la condotta del calciatore Martiniello da “violenta” a “gravemente antisportiva” ex art. 39 C.G.S. e pertanto di ridurre la squalifica da tre a due giornate.
Motivava tale richiesta rilevando che il comportamento posto in essere dal proprio calciatore non poteva essere inquadrato quale atto violento in quanto dalla dinamica dell’episodio descritta negli atti ufficiali di gara si evince come il Martiniello, pur con vigoria fisica, nel tentativo di smarcarsi dall’avversario, al fine di poter ricevere e controllare il pallone nel momento in cui il compagno avrebbe eseguito il calcio di punizione, allargava il braccio toccando, così, lievemente l’avversario senza arrecare allo stesso alcuna conseguenza fisica.
Infine venivano prodotte alcune decisioni della C.S.A. che, per fattispecie analoghe, ha irrogato sanzioni inferiori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il chiaro contenuto del referto dell’Arbitro, sentito telefonicamente per ulteriori chiarimenti, atto che gode di fede probatoria privilegiata, esclude che le censure difensive possano inficiare la correttezza della decisione, soprattutto quanto alla congruità della sanzione.
La natura indiscutibilmente violenta della condotta commessa ai danni del calciatore avversario non può poi ritenersi in alcun modo alleviata dall’assenza di postumi fisici, costituendone invece la presenza un’aggravante.
Quanto, infine, alla pretesa disparità con altre decisioni adottate, si ribadisce che la Corte deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendola in correlazione con altre.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), sentito l’arbitro, definitivamente pronunciando, respinge.
Dispone incamerarsi il contributo.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
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