F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 14/ CSA del 12 novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 29 maggio 2019 (dispositivo) RICORSO DELLA G.S.D AMBROSIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA DARFO BOARIO/AMBROSIANA DEL 12.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 13.5.2019)

RICORSO DELLA G.S.D AMBROSIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA DARFO BOARIO/AMBROSIANA DEL 12.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 13.5.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale decideva di sanzionare con l'ammenda di € 800,00 la società G.S.D. Ambrosiana a seguito della condotta tenuta nella partita del Campionato Serie D PLAY OUT - 2018/2019 - girone B, Darfo Boario/Ambrosiana disputata in data 12.05.2019, e segnatamente per avere propri tesserati non identificabili, al termine della gara, provocato e preso parte ad una rissa con tesserati della squadra avversaria che durava per alcuni minuti (Com. Uff. n. 67 del 18.03.2019).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata Società G.S.D. Ambrosiana, rilevando: in fatto, un diverso svolgimento degli eventi, in quanto - come riportato nel rapporto dell'assistente arbitrale, Sig. Edoardo Cleopazzo - i giocatori locali (Darfo Boario) avevano iniziato a spingere i giocatori ospiti (Ambrosiana) causa la loro collera e frustrazione dovuta alla sconfitta e relativa retrocessione; che il predetto assistente arbitrale si trovava nelle immediate vicinanze della zona di campo in cui è avvenuto lo scontro tra i calciatori; la discordanza tra il Comunicato del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in cui si afferma che i tesserati della G.S.D. Ambrosiana avevano "provocato e preso parte ad una rissa", e i referti di gara, in cui invece si afferma invece che i tesserati dell'Ambrosiana hanno cominciato a "prendere parte [alla rissa] dopo essere stati provocati dagli avversari frustrati dalla sconfitta"; in diritto, la sussistenza di alcune circostanze attenuanti, segnatamente: il precedente comportamento antisportivo degli avversari nei confronti dei propri tesserati, i quali quindi avrebbero agito "per reazione"; lo stato di estrema tensione della gara; l'intervento dei dirigenti teso a riportare la calma tra i tesserati, come  pure  lo  stesso  assistente arbitrale riporta nel referto; il fatto che la rissa sia stata totalmente priva di conseguenze e sia durata solo qualche secondo; chiedeva, in conclusione, la cancellazione del provvedimento sanzionatorio.

Il reclamo proposto dalla Società G.S.D. Ambrosiana  è  in  parte  fondato  e  pertanto  va parzialmente  accolto per le  seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla sanzione dell'ammenda di € 800,00, la società G.S.D. Ambrosiana, eccepisce l'eccessiva gravosità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, asserendo che: i giocatori locali (Darfo Boario) avevano iniziato a spingere i giocatori ospiti (Ambrosiana) a causa della loro collera e frustrazione dovuta alla sconfitta e relativa retrocessione; il predetto assistente arbitrale si trovava nelle immediate vicinanze alla zona di campo in cui è avvenuto lo scontro tra i calciatori; vi è una discordanza tra il Comunicato del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in cui si afferma che i tesserati della G.S.D. Ambrosiana avevano "provocato e preso parte ad una rissa", e i referti di gara, in cui invece si afferma invece che i tesserati dell'Ambrosiana hanno cominciato a "prendere parte  [alla rissa] dopo essere stati provocati dagli avversari frustrati dalla sconfitta"; la sussistenza di  alcune  circostanze  attenuanti,  segnatamente:  il  precedente  comportamento antisportivo degli avversari nei confronti dei propri tesserati, i quali quindi avrebbero agito "per reazione"; lo stato di estrema tensione della gara; l'intervento dei dirigenti teso a riportare la calma tra i tesserati, come pure lo stesso assistente arbitrale riporta nel referto; il fatto  che la rissa sia stata totalmente priva di conseguenze e sia durata solo qualche secondo; chiedeva, in conclusione, la cancellazione del provvedimento sanzionatorio.

Pertanto, in considerazione delle circostanze attenuanti, in riferimento agli eventi verificatisi al termine dell'incontro, la società reclamante ricorre affinché venga cancellata la predetta sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritualmente trasmessa alla reclamante, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla società G.S.D. Ambrosiana, riducendo, per l'effetto la sanzione dell'ammenda di € 800,00 irrogata dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 148 del 13.05.2019, in modo da renderla proporzionale alla violazione contestata e conforme in termini di legge.

Infatti, questa Corte considera la sanzione dell'ammenda di € 800,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante non proporzionata alla violazione delle norme statutarie contestata. In altre parole, nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta alla G.S.D. Ambrosiana., ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come, pur  trattandosi  di  un  comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, la G.S.D. Ambrosiana non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo.

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).

Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, del personale addetto a fornire servizi dell'ente, dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l'obbligo di assicurare l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all'interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

Sul punto, si osserva che la responsabilità oggettiva trova fondamento nell'esigenza di rendere effettivo e pregnante l'impegno delle società nell’attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l'ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare, nonché nell’attività di stimolo del massimo rispetto delle norme federali da parte dei soggetti legati alla società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni

Si aggiunga che la diversa valutazione sullo svolgimento del fatto rappresentata dalla reclamante trova riscontro nel referto dell'assistente arbitrale, dotato di fede privilegiata. Infatti, nel referto emergono con tutta evidenza gli elementi della effettiva dimensione e della percezione reale del fenomeno da parte dell'assistente arbitrale, presente nelle immediate vicinanze del luogo in cui è accaduto il fatto, con riferimenti precisi e circostanziati in ordine al tempo, alla durata ed al contenuto del fenomeno stesso. In tale referto, infatti, si afferma esplicitamente che i giocatori locali (Darfo Boario) per collera e frustrazione "hanno iniziato a spingere i giocatori ospiti (Ambrosiana)".

Della natura discrezionale della valutazione in merito alla applicazione e quantificazione della sanzione si è già detto, considerato anche l'impegno continuo delle Istituzioni nel contrastare condotte come quelle in argomento che del tutto inspiegabilmente vengono poste in essere e che nulla hanno a che fare con il gioco del calcio e con i valori di aggregazione e di fratellanza che esso sottende, atteso che grava sulle società l’obbligo di sensibilizzare dirigenti, tesserati  e  tifosi  al rispetto dei predetti valori.

Allo stesso modo debbono essere sanzionate tutte quelle condotte che concorrono, almeno potenzialmente, al verificarsi di eventi come quello in argomento.

Inoltre, si ritengono sussistenti, nel caso di specie, alcune circostanze attenuanti, quali: il precedente comportamento antisportivo degli avversari nei confronti dei propri tesserati - comportamento che ha causato al Darfo Boario una ammenda di euro 600 – che, quindi, avrebbero agito "per reazione"; lo stato di estrema tensione della gara; l'intervento dei dirigenti teso a riportare la calma tra i tesserati, come pure lo stesso Assistente Arbitrale riporta nel referto; il fatto che la rissa sia stata totalmente priva di conseguenze e sia durata solo qualche secondo.

In altri termini, pur dovendo gli scontri in questione essere stigmatizzati con  fermezza  ed essendo meritevoli di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta, nonché il momento di concitazione agonistica in cui gli eventi oggetto di censura si sono verificati.

Da ultimo va considerato il fatto che la ammenda deve essere proporzionata ai fatti accaduti e quindi se al Darfo Boario - che ha provocato – viene comminata la ammenda di € 600,00 alla Ambrosiana deve essere inflitta una ammenda minore, pari ad € 300,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Ambrosiana di Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona) riduce la sanzione dell’ammenda a € 300,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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