F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 14/ CSA del 12 novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 29 maggio 2019 (dispositivo) RICORSO DEL CALCIATORE LAURIA FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/REZZATO DEL 12.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 13.5.2019)

RICORSO  DEL  CALCIATORE  LAURIA  FABIO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE  EFFETTIVA  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  PRO  SESTO/REZZATO  DEL 12.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 13.5.2019)

 

Il tesserato Fabio Lauria, in data 15.5.2019, ha proposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, a seguito della gara Pro Sesto/Rezzato del 12.5.2019, gli ha inflitto, Com. Uff. n. 148 del 13.5.2019, la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara per aver, a gioco fermo, dopo essersi avvicinato ad un avversario correndo, spinto quest'ultimo con entrambe le mani sul viso, facendolo cadere a terra.

Nel gravame, il reclamante deduceva avverso la decisione del Giudice Sportivo, assumendo trattarsi, in concreto, di comportamento antisportivo, piuttosto che violento (con la conseguente applicazione della più mite pena al riguardo prevista dal C.G.S.), e invocando plurimi precedenti.

L'udienza si svolgeva come da verbale.

Ad avviso della Corte, il gravame (teso a ottenere la riduzione della sanzione a due giornate effettive di squalifica) è fondato e va pertanto accolto.

In effetti, per come i fatti risultano essersi in concreto svolti e per le modeste conseguenze che ne sono derivate, anche alla luce dei precedenti richiamati nel reclamo, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare sovradimensionata rispetto al reale disvalore della condotta in contestazione. In luogo di quella inflitta, nel caso di specie appare infatti più appropriata la sanzione di due giornate effettive di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Lauria Fabio riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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