F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 14/ CSA del 12 novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 29 maggio 2019 (dispositivo) RICORSO DEL S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 CALCIO A 5 FONTANELLE/S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 21.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 112/SGS del 22.05.2019)
RICORSO DEL S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 CALCIO A 5 FONTANELLE/S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 21.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 112/SGS del 22.05.2019)
Con reclamo proposto in data 21.5.2019, la Casertana FC S.r.l. avversava la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, a seguito della gara Virtus Francavilla/Casertana disputata il 12.5.2019, ha inflitto, con Com. Uff. n. 276/DIV del 13.5.2019, la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara al calciatore Paride Pinna per aver, a gioco in svolgimento, colpito un avversario caduto a terra per uno scontro di gioco, salendogli volontariamente e con i tacchetti sul viso, provocandogli un vistoso graffio, senza fuoriuscita di sangue.
Nel gravame, il reclamante deduceva avverso la decisione del Giudice Sportivo, assumendo trattarsi, in concreto, di comportamento antisportivo, piuttosto che violento (con la conseguente applicazione della più mite pena al riguardo prevista dal C.G.S.). In tal senso, argomenta che non solo il calciatore avversario colpito non ha perduto sangue, ma ha partecipato regolarmente alla gara sino al termine.
L'udienza si svolgeva come da verbale.
Ad avviso della Corte, il gravame (teso a ottenere la riduzione della sanzione a due giornate effettive di squalifica) è infondato e va pertanto rigettato.
In effetti, per come i fatti risultano essersi in concreto svolti, anche alla luce dei non propriamente conferenti precedenti richiamati nel reclamo, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare appropriata rispetto al reale disvalore della condotta in contestazione. Non solo, infatti, la parte del corpo nella specie colpita (il viso) è di speciale vulnerabilità, il che massimizza la pericolosità intrinseca del comportamento qui in contestazione, ma, va aggiunto, la circostanza che la vittima non abbia in concreto riportato apprezzabili conseguenze fisiche non significa che la stessa non abbia provato dolore, e tanto basta a ritenere equa, per quanto qui rileva, la sanzione inflitta.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Casertana di Caserta.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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