F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 14/ CSA del 12 novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 29 maggio 2019 (dispositivo) RICORSO DEL CALCIATORE TARTAGLIA ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA AREZZO/NOVARA DEL 15.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 283/DIV del 16.05.2019)

RICORSO DEL CALCIATORE TARTAGLIA ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  SEGUITO  GARA  AREZZO/NOVARA  DEL  15.05.2019  (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 283/DIV del 16.05.2019)

 

Con reclamo introdotto nel rispetto dei termini e modalità regolamentari, il  calciatore Tartaglia Angelo, tesserato per il Novara Calcio S.p.A., ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo lo ha sanzionato con la squalifica per 4 giornate effettive di gara perché “al termine della gara teneva un  comportamento  aggressivo  e  minaccioso  nei  confronti  di  un  avversario. Successivamente reiterava il comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro”.

Il Tartaglia sostanzialmente rappresentava, attraverso i propri motivi di gravame, che le condotte a lui ascritte non potevano essere qualificate come aggressive e minacciose ma, al contrario, dovevano essere inquadrate in una mera condotta antisportiva per il comportamento tenuto nei confronti di un avversario e in una condotta irrispettosa per il comportamento tenuto nei confronti del Direttore di gara.

Si doleva, pertanto, dell’eccessiva afflittività della sanzione della quale chiedeva la riduzione a due giornate, in via principale, e a tre giornate, in via subordinata.

Le doglianze difensive, a giudizio della Corte, possono trovare, almeno in parte, accoglimento.

Infatti, per quanto concerne l’attività antiregolamentare attuata dal Tartaglia nei confronti del calciatore avversario, la stessa non può essere considerata condotta aggressiva o minacciosa, come ritenuto dal Giudice di prime cure. Difatti, nel referto arbitrale il Direttore di gara riferisce di un battibecco tra i calciatori ma non fa alcun riferimento a parole o gesti che possano integrare minacce né, tantomeno, a contatti fisici o tentativi di contatto.

Anche il comportamento tenuto dal Tartaglia nei confronti dell’Arbitro, a parere di questa Corte, sia per il tenore delle espressioni usate, puntualmente riportate nel referto arbitrale, sia per la gestualità con la quale il Tartaglia si rivolgeva al Direttore di gara medesimo contestando il suo operato, non assumono un carattere minaccioso o aggressivo ma piuttosto una condotta irriguardosa, certamente caratterizzata da un’eccessiva e ingiustificata platealità.

Pertanto, ferma la sanzionabilità dei comportamenti posti in essere dal Tartaglia, ai fini dell’individuazione della sanzione da infliggersi, in considerazione di quanto in precedenza rilevato, si ritiene equo ridurre la squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale  accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Tartaglia Angelo, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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