F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 14/ CSA del 12 novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 29 maggio 2019 (dispositivo) RICORSO DEL SIG. FOGGIA PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.05.2019 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SEMIFINALI ANDATA PLAY-OFF CITTADELLA/BENEVENTO DEL 21.5.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 165 del 23.05.2019)

RICORSO   DEL   SIG.   FOGGIA   PASQUALE   AVVERSO   LA   SANZIONE   DELL’INIBIZIONE   FINO   AL 31.05.2019 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SEMIFINALI ANDATA PLAY-OFF CITTADELLA/BENEVENTO DEL 21.5.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale  Professionisti  Serie  B  –  Com.  Uff.  n.  165  del  23.05.2019)

 

Con atto, spedito in data 23.5.2019, il sig. Foggia Pasquale ha preannunciato la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 165 del 23.5.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Cittadella/Benevento, disputatasi in data 21.4.2019, era stata irrogata, a carico del ricorrente, la sanzione dell’inibizione fino al 31.5.2019, oltre all’ammenda di € 5000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Foggia Pasquale ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe, con il quale il sig. Foggia chiede una congrua riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, sia infondato.

Ed invero, la condotta, posta in essere dal Foggia nei confronti del Quarto Ufficiale di Gara, non può che essere qualificata come ingiuriosa e non come una manifestazione di mero dissenso.

Quanto all’entità della sanzione, questa Corte ritiene che il comportamento, tenuto dal Foggia, sia meritevole della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo anche in considerazione della recidiva reiterata specifica.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Foggia Pasquale. Dispone  incamerarsi la  tassa reclamo.

 

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