F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 14/ CSA del 12 novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 29 maggio 2019 (dispositivo) RICORSO DEL S.S. AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REMEDI LORENZO SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/AREZZO DEL 22.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 293/DIV del 23.05.2019)

RICORSO  DEL  S.S.  AREZZO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  2  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REMEDI LORENZO         SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/AREZZO DEL 22.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 293/DIV del 23.05.2019)

 

Con atto, spedito in data 24.5.2019, la Società S.S. Arezzo S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 293/DIV del 23.5.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Viterbese Castrense/Arezzo, disputatasi in data 22.5.2019, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, Remedi Lorenzo, la squalifica per 2 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della  Segreteria  di  questa  Corte,  la Società S.S. Arezzo S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro  che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dal tesserato, Remedi Lorenzo, al termine della gara (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta violenta, posta in essere dallo stesso nei confronti di un avversario.

Al proposito, questa Corte evidenzia che il Remedi ha colpito, con una manata, un avversario al volto quanto l’incontro era già terminata.

Circostanza, quest’ultima, che rende del tutto inconferenti i richiami fatti dalla Società ricorrente a precedenti di questa Corte che avevano ad oggetto condotte poste in essere durante il giuoco.

Da ultimo, si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, il Giudice Sportivo, nel determinare l’entità della sanzione, ha già considerato la sussistenza delle attenuanti, avendo irrogato la sanzione di due giornate di squalifica anziché quella minima di tre giornate prevista dall’art. 19, comma 4, lett. b) del C.G.S..Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Arezzo di Arezzo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it