F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE- 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0027/CSA del 25 novembre 2019 – (CJARLINS MUZANE/VIGASIO) n. 18/2019 – 2020 Registro Reclami N. 18/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0027/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 18/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0027/2019 REGISTRO DECISIONI

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Prof. Piero Sandulli – Presidente

Avv. Italo Pappa – Componente

Avv. Stefano Agamennone - Componente

Avv. Fabio Di Cagno - Componente

Prof. Andrea Lepore Componente (relatore)

Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 18 del 2019, proposto dalla società A.S.D. Cjarlins Muzane rappresentata e difesa dall’Avv. Carlutti per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 18 settembre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Sentiti gli avvocati Carlutti per la società Cjarlins Muzane e l’avvocato Avanzi per la società Vigasio;

Relatore nell'udienza del giorno 24 ottobre 2019 Prof. Andrea Lepore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 30 settembre 2019 l’A.S.D. Cjarlins Muzane propone reclamo avverso il provvedimento del giudice sportivo relativo alla gara di campionato di serie D, girone C, del primo settembre 2019 tra Cjarlins Muzane/Vigasio A.r.l. con il quale le veniva inflitta la perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. La vicenda si originava dal reclamo proposto il 2 settembre 2019, dall’A.S.D. Vigasio a r.l. che contestava la regolarità della gara in quanto secondo quest’ultima residuava in capo al calciatore Matteo Gubellini, schierato dal Cjarlins, una giornata di squalifica erogata nella precedente stagione sportiva, per recidiva in ammonizione, al termine del campionato “Berretti”, quando il Gubellini era tesserato dell’U.S. Triestina Calcio 1918 srl. come da C.U. Lega Pro n. 137/TB del 15 aprile 2019 ad oggetto le gare del Campionato Nazionale D. Beretti 2018/2019, disputate in data 13 aprile 2019.

All’inizio della corrente stagione sportiva, dopo l’esperienza nella Berretti della Triestina, il Gubellini veniva trasferito a titolo temporaneo alla compagine friulana per essere impiegato nel campionato nazionale Juniores. In ragione del fatto che il suddetto campionato alla data del primo settembre 2019 non era ancora iniziato, il calciatore è stato schierato, come giovane, nella prima squadra del Cjarlins nell’incontro contro il Vigasio. Il giudice sportivo, a seguito del ricorso citato, in data 4 settembre 2019 non ha omologato il risultato della gara e, successivamente, ha accolto la domanda del Vigasio, infliggendo all’attuale reclamante la sconfitta. In particolare, il giudice rilevava, in primo luogo, che la summenzionata squalifica non fosse stata scontata nel Campionato Berretti 2018/2019, essendo quella del 13 aprile 2019 l’ultima gara della fase a gironi e non avendo la U.S. Triestina Calcio 1918 guadagnato l’accesso alla fase finale; in secondo luogo, che la gara Cjarlins Muzane/Vigasio, inserita nel programma della prima giornata del Campionato di Serie D 2019/20, fosse il primo incontro di campionato che il calciatore Gubellini disputava con il nuovo sodalizio. Concludeva, pertanto, che la squalifica per una gara non fosse stata scontata, «atteso che l’art. 21, comma 7 del C.G.S., dettaglia e lascia invariato il tenore della disposizione normativa previgente (art. 22, comma 6), e che, pertanto, il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara summenzionata».

Il Cjarlins impugna la delibera del giudice sportivo e invoca l’erroneità e la illegittimità del provvedimento di primo grado ritenendolo infondato. In particolare, sottolinea che l’attuale art. 21 del Codice di giustizia sportiva, in vigore dal luglio 2019, conterrebbe una ratio diversa rispetto alla precedente normativa sull’esecuzione delle sanzioni, rubricata all’art. 22 del previgente Codice di giustizia sportiva. In breve la reclamante sottolinea che, posta la compresenza di due principi individuati alla base dell’ordinamento sportivo in tema di esecuzione delle sanzioni – il principio di omogeneità e quello di afflittività –, il legislatore sportivo con la novella dello scorso luglio avrebbe disposto che norma cardine debba essere considerata il principio di omogeneità, affermando in questa prospettiva che un calciatore squalificato, e nel caso di specie il Gubellini, debba scontare un eventuale residuo di sanzione comminata in una precedente stagione sportiva in una categoria omogenea rispetto a quella ove sia stato raggiunto dal provvedimento.

Il Vigasio controdeduce che, in realtà, nessuna modifica alla ratio della norma si sia determinata nel nuovo Codice giustizia sportiva; ragion per cui, diversamente, il principio di riferimento non debba essere quello appena enunciato di omogeneità, ma quello di afflittività, sostenendo in tal modo la posizione del giudice sportivo, ossia che il calciatore in questione, una volta squalificato nella stagione precedente e avendo cambiato società di appartenenza, debba sempre e comunque scontare il residuo della sanzione nella prima gara utile del nuovo sodalizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione che occupa verte sull’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola la materia della esecuzione delle sanzioni imposte ai tesserati, da sempre molto dibattuta. Come sostenuto da entrambe le parti, è corretto affermare che nel sistema giuridico sportivo è possibile rintracciare due principi fondamentali in tema di sanzioni, utili a una interpretazione funzionale della normativa: il principio dell’effettività (i.e. afflittività) della sanzione irrogata, il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza; il principio di separazione delle competizioni (i.e. di omogeneità), in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato.

Fin da subito, va chiarito che non è possibile far operare contemporaneamente i due principi.

Il principio che va inizialmente preferito è quello di omogeneità delle gare, agganciato alla categoria alla quale effettivamente appartiene il calciatore in base all’età. Principio che non può essere superato da una lettura controfunzionale dell’art. 21 C.G.S. In tal senso depone anche  quanto  evidenziato  da  tradizionale  giurisprudenza  federale  (cfr.  Corte  d’appello federale del 12 gennaio 2004, in C.u. n. 12/CF). Se il calciatore è ancora in età per la categoria nella quale, nella stagione precedente, è stato squalificato, nella stagione successiva è in quella stessa categoria (o in quella eventualmente equivalente) che dovrà scontare la sanzione per il residuo. Ad esempio, se un giovane calciatore è colpito da sanzione mentre milita nella categoria “Primavera” e residua giornate di squalifica ad inizio di nuova stagione, pur cambiando società di appartenenza, se ancora in età, dovrà scontare la sanzione sempre nella categoria “Primavera”, nel caso nel quale il nuovo sodalizio ove si è trasferito militi in Serie A o B; al contrario, sconterà nell’equivalente categoria “Berretti” o “Juniores”, se verrà tesserato per un sodalizio che milita in Lega Pro o serie D.

Va precisato, infatti, che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l’atleta “deve” partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio o per spe cifiche disposizioni della Lega di riferimento, “può anche” partecipare (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., 12 febbraio 2018, in Com. uff. n. 090/CSA).

Il principio di afflittività rappresenta dunque norma di riferimento, ma si colloca in posizione sussidiaria rispetto a quello di omogeneità. In questa direzione  depongono recenti provvedimenti a Sezioni unite di questa Corte (Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., 30 ottobre 2018, in Com. uff. n. 044/CSA.).

È allora possibile sostenere che dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice di giustizia sportiva nulla sia cambiato in merito all’ambito di operatività dei suddetti principi. Entrambi, infatti, vanno applicati in maniera gradata. Il principio di separazione (i.e. omogeneità) soltanto in alcune ipotesi cede al principio della effettività (i.e. afflitività) della sanzione, ossia quando il calciatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. Nell’attuale versione della norma in tema di esecuzione delle sanzioni licenziata nel nuovo Codice di giustizia, il legislatore ha più che altro chiarito che la regola enunciata si estende a tutti i campionati giovanili – Primavera, Trofeo Berretti e Juniores –, superando alcuni dubbi interpretativi nati dalla previgente disposizione, ma non ne ha modificato la ratio.

Venendo ora al caso sottoposto all’attenzione di questa Corte, è stato dimostrato che il calciatore Gubellini Matteo è ancora in età per partecipare a gare del settore giovanile dell’A.S.D. Cjarlins Muzane, categoria Juniores, equivalente alla categoria Berretti del precedente sodalizio (U.S. Triestina) dal quale proviene e dove era stato raggiunto da sanzione. Ne deriva che, per applicazione del principio di omogeneità, il residuo della squalifica va scontato in questa categoria e non nel campionato ove partecipa la prima squadra del Cjarlins Muzane (Serie D).

P.Q.M.

La Corte sportiva di appello nazionale accoglie Il reclamo n.18, proposto dalla società A.S.D. CJARLINS MUZANE avverso decisioni merito gara Cjarlins Muzane/Vigasio A.r.l. del 01.09.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 18.09.2019) e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e ripristina il risultato della gara conseguito sul campo con il punteggio di 1 a 0.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it