RICORSO DELLA CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/CASERTANA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019) La Casertana F.C. S.r.l. ha proposto reclamo alla sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico in relazione alla gara Catanzaro/Casertana del 27.1.2019.

La Casertana F.C. S.r.l. ha proposto reclamo alla sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico in relazione alla gara Catanzaro/Casertana del 27.1.2019.

In particolare il direttore di gara ha segnalato che al termine della gara cinque tifosi della Casertana scavalcavano la recinzione ed entravano nel terreno di giuoco asportando una maglia di un calciatore della Casertana, venendo poi identificati dalle forze dell’ordine.

Avverso tale determinazione ha proposto reclamo la Casertana segnalando la tenuità del comportamento contestato, riconducibile a soli cinque supporter, nonché il fatto che tale avvenimento si è verificato “fuori casa”, in cui la responsabilità della società appellante è, invero, attenuata in relazione alla minore vigilanza esercitabile.

Osserva la Corte.

Preliminarmente gli arresti citati dalla difesa appellante non risultano conferenti, atteso che nel caso di specie è contestato l’ingresso in campo di cinque tifosi della Casertana con conseguente appropriazione di una maglia di un giocatore della stessa squadra.

Inoltre gli stessi sono stati tutti identificati dalle forze dell’ordine presenti, così che non vi può essere dubbio circa la loro collocazione nella tifoseria della Casertana.

Ora, per i fatti commessi dai propri tifosi sussiste una responsabilità della società a mente dell’art. 14 del regolamento che sanziona i comportamenti violenti commessi dai propri sostenitori.

Nel caso di specie lo scavalcamento della recinzione del campo e l’appropriazione di una maglia costituiscono, all’evidenza, fatti violenti.

Tali evenienze, nelle gare del Campionato di Serie C, sono sanzionati con l’ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 ed eventuale diffida.

La sanzione irrogata all’appellante, pertanto risulta equa e proporzionata al fatto posto in essere dai suoi tifosi, per cui l’appello deve essere respinto e confermata la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Casertana F.C. S.r.l. di Caserta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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