F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0077/CSA del 30 novembre 2019 – (BRESCIA CALCIO SPA) n. 100/2019 – 2020 Registro Reclami N. 100/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0077/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 100/2019 REGISTRO RECLAMI
N. 0077/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Prof. Piero Sandulli – Presidente
Avv. Stefano Agamennone - Componente relatore
Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componente
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro100 del 2019, proposto dalla società Brescia Calcio SPA in persona del Presidente del CDA Sig. Massimo Cellino per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n 80 del 5.11.2019;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 21.11. 2019 l’Avv. Stefano Agamennone; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Brescia Calcio Spa, con il reclamo del 12.11.2019, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo per avere lo stesso qualificato il comportamento tenuto, al termine della gara, dal calciatore Alessandro Matri come “intimidatorio” mentre, secondo la reclamante, lo stesso sarebbe da ritenersi “un atteggiamento impetuoso”.
Inoltre l’espressione usata dal giocatore non sarebbe da definire come “gravemente irrispettosa”, perché non caratterizzata da violenza verbale alcuna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene ammissibile, limitatamente alla sanzione accessoria dell’ammenda, il ricorso proposto dalla Società Brescia Calcio Spa, perché l’ammenda è autonoma rispetto alla sanzione principale della squalifica.
L’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo risulta essere eccessiva rispetto ai fatti così come risultanti dagli atti ufficiali di gara, atteso che l’espressione proferita dal Matri – pur censurabile – non integra gli estremi della condotta “gravemente irrispettosa”.
Si ritiene pertanto di ridurre la sanzione nel più congruo ammontare di € 5.000,00.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale Sezione Prima, definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 100 proposto dalla società BRESCIA CALCIO avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 inflitta al calc. Matri Alessandro a seguito della gara Hellas Verona/Brescia del 3.11.2019, accoglie il reclamo come proposto e riduce la sanzione dell’ammenda nell’ammontare di € 5.000,00.
Dispone la comunicazione alla parte con posta elettronica certificata.