F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0078/CSA del 30 novembre 2019 – (TRAPANI CALCIO SRL) n. 110/2019 – 2020 Registro Reclami N. 110/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0078/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 110/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0078/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Prof. Piero Sandulli – Presidente

Avv. Stefano Agamennone - Componente relatore

Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componente 

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro110 del 2019, proposto dalla società Trapani Calcio SRL in persona del Consigliere Delegato Sig. Luca Nember per  la  riforma  della  decisione  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n 55 del 12.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 21.11. 2019 l’Avv. Stefano Agamennone; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Trapani Calcio Srl, con il reclamo d’urgenza del 12.11.2019, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo  con la quale era stata inflitta  la sanzione della squalifica per una gara effettiva ed ammonizione ed ammenda di € 3.000,00, al calciatore Luca Pagliarulo a seguito della gara Trapani – Cosenza del 10.11.2019, per avere lo stesso “al quarantatreesimo del secondo tempo, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario rivolgendogli epiteti insultanti”.

La reclamante deduceva che il direttore di gara non avrebbe correttamente rilevato la dinamica dei fatti e, nell’incertezza, avrebbe sanzionato il calciatore Pagliarulo ed il giocatore avversario, “ipotizzando reciproche scorrettezze e ravvisando, altresì, asseriti reciproci epiteti insultanti”.

A sostegno del proprio assunto, il Trapani calcio ha prodotto una sequenza fotostatica degli avvenimenti contestati ed ha, altresì, richiesto l’acquisizione di mezzi di prova audiovisiva ex art. 58 c. II CGS.

Non sussistono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal CGS per l’utilizzo delle riprese televisive o di altri filmati per cui, visto quanto riportato dal Direttore di gara nel proprio referto, che costituisce fonte di prova privilegiata, le censure mosse dalla reclamante non sono meritevoli di accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è ammissibile relativamente alla squalifica, attesa la misura della sanzione irrogata.

Considerata l’autonomia della sanzione accessoria rispetto alla squalifica, la Corte ritiene di poter decidere limitatamente alla sola sanzione accessoria che, comunque, appare essere congrua rispetto ai fatti contestati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale Sezione Prima, definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 110 proposto dalla società TRAPANI CALCIO SRL avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 3.000,00 inflitta al calc. Pagliarulo Luca a seguito della gara Trapani/Cosenza del10.11.2019, è ammissibile per la sola quantificazione dell’ammenda e lo respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con posta elettronica certificata.

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