F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione I – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0136/CSA del 24 gennaio 2020 n. 166/2019-2020 Registro Reclami (U.S. SASSUOLO CALCIO) N. 166/2020 REGISTRO RECLAMI N. 0136/2020 REGISTRO DECISIONI

N. 166/2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0136/2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE PRIMA

 

Piero Sandulli - Presidente

Maurizio Borgo - Componente

Andrea Lepore - Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 166 proposto dalla U.S. Sassuolo S.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. uff.. n. 135 dell’8 gennaio 2020.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 17.01.2020 il prof. avv. Andrea Lepore e udito l’avv. Mattia Grassani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 13 gennaio 2020, l’U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara irrogata dal giudice sportivo nei confronti del proprio tesserato, Domenico Berardi, nella delibera di cui in epigrafe.

Il giudice di prime cure aveva sanzionato il calciatore in parola «per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, affrontato in maniera veemente un Assistente indirizzando espressioni gravemente irriguardose agli Ufficiali di gara».

La società emiliana si duole nello specifico della misura della sanzione irrogata, ritenuta eccessiva e sproporzionata. Adduce particolari argomentazioni a sostegno, quali l’impeto agonistico del momento, la sensibile distanza tra il Berardi e l’assistente durante l’alterco e di conseguenza l’assenza di contatto tra i due, nonché la ridotta portata lesiva dell’espressioni riportate nel referto, ritenute non qualificabili come gravemente irriguardose. In questa direzione, la ricorrente presenta diversi precedenti giurisprudenziali al fine di suffragare il proprio reclamo.

Chiede pertanto, in via principale, di ridurre la sanzione irrogata nei confronti del Berardi ad una giornata di squalifica; in via subordinata, di commutare la seconda giornata di squalifica in ammenda, nella misura ritenuta di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Gli accadimenti esposti in narrativa sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 36 C.G.S.

Il reclamo risulta parzialmente fondato sia nella parte nella quale – avuto riguardo alle parole specifiche utilizzate dal Berardi verso l’ufficiale di gara («siete uno scandalo, siete una vergogna») – la ricorrente evidenzia le differenze in termini di qualificazione della condotta, configurando un comportamento irrispettoso a carico del calciatore del Sassuolo, e non ingiurioso, né propriamente irriguardoso; sia nella parte in cui si sottolinea il particolare contesto nel quale si è originata la protesta, in virtù dell’evoluzione della gara nei minuti finali.

Sì che, se per un verso va ribadito che i calciatori hanno il dovere di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara (art. 4 C.G.S.), e di frenare i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte azioni e in espressioni non rispettose; per altro verso, in ragione di quanto emerso in sede dibattimentale e tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, è vero altresì che è possibile convenire, pur stigmatizzando il comportamento del Berardi, che la sanzione deliberata in primo grado possa essere proporzionalmente ridotta (ex plurimis, nella prospettiva di distinguere le tipologie di condotta, cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. n. 236/CGF, del 28 aprile 2010; nonché, Corte giust. fed., in Com. Uff. n. 130/CGF, del 19 gennaio 2010; e Corte giust. fed., in Com. Uff. n. 121/CGF del 19 gennaio 2010; più di recente – sempre in merito alla distinzione tra condotte violente, ingiuriose e irriguardose – v. anche Corte sportiva d’appello, Sez. un., in Com. Uff. FIGC, n. 113/CSA del 15 aprile 2016 e Corte sportiva d’appello in C.U. n. 122/CSA del 10 aprile 2018).

P.Q.M.

La Corte sportiva d’appello nazionale, Sezione prima, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo n. 166, proposto dalla società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica di 1 giornata effettiva di gara e ammenda di € 5.000,00.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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