F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione I – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0137/CSA dell’11 febbraio 2020 n. 187/2019-2020 Registro Reclami (F.C. CROTONE S.R.L.) N. 187/2019-2020 REGISTRO RECLAMI. N. 0137/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 187/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.
N. 0137/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli - Presidente
Maurizio Borgo - Componente
Pieremilio Sammarco - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 187 del 2020, proposto dalla società F.C. Crotone S.r.l.
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul C.U. n. 80 del 21/01/2020 che ha inflitto al dirigente sig. Raffaele Vrenna l’inibizione sino al 31 Marzo 2020 e l’ammenda di euro 20.000,00 in capo alla società sportiva;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 08.02.2020 il Prof. Pieremilio Sammarco e uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio, l’Avv. Gaetanino Rajani, l’Avv. Giampaolo Calò e l’Avv. Giuseppe Chiacchio, i quali precisavano che trattasi di un figlio che è incorso in errore, ma solo per difendere il padre con un moto d’impeto, sostenendo inoltre l’esorbitanza dell’importo dell’ammenda comminata ed insistendo per l’accoglimento del reclamo.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto, spedito in data 22.01.2020, la società F.C. Crotone S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul C.U. n. 80 del 21/01/2020 che ha inflitto al dirigente sig. Raffaele Vrenna l’inibizione sino al 31 Marzo 2020 e l’ammenda di euro 20.000,00 in capo alla società sportiva a seguito della gara Cosenza – Crotone disputatasi il 20 gennaio 2020 valevole quale 1’ gara di ritorno del Campionato di Serie B – s.s. 2019-2020.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società F.C. Crotone S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca della squalifica il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare, parte ricorrente ha affermato che la sanzione è ingiusta sia in fatto che in diritto, in quanto la condotta tenuta dal dirigente Raffaele Vrenna in occasione della predetta gara non sarebbe tale da giustificare la sanzione della inibizione fino al 31 marzo 2020 per aver reagito in un moto d’impeto per difendere il proprio padre e che l’ammenda sarebbe ingiustificata nel suo ammontare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte ritiene che il gravame in epigrafe sia parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e dunque la sanzione dell’inibizione risulta giustificata e congrua; tuttavia, in considerazione dell’azione in questione sottoposta all’attenzione della Corte, la quantificazione dell’ammenda appare eccessivamente gravosa e merita di essere ridotta della metà, anche sulla scorta dei precedenti di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo n. 187, proposto dalla società F.C. Crotone S.r.l., e, per l’effetto, ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 10.000,00, conferma nel resto. Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
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