F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione I – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0188/CSA del 18 febbraio 2020 n. 207/2019-2020 Registro Reclami (A.C.F. FIORENTINA S.P.A.) N. 207/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0188/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 207/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0188/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli – Presidente

Paolo Tartaglia - Componente relatore

Stefano Toschei - Componente

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 207 del 2020, proposto dalla ACF Fiorentina s.p.a. e nell’interesse del suo tesserato sig. Giancarlo Antognoni, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Coccia e Mario Vigna per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 168 del 4/2/2020;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza del giorno 14/02/2020 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e uditi i legali della ricorrente;

RITENUTO IN FATTO

La ACF Fiorentina ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra JUVENTUS e FIORENTINA del 2/2/2020, ha comminato al sig. Giancarlo Antognoni la sanzione della ammenda di Euro 25.000 con diffida “per avere, al termine della gara negli spogliatoi, urlato all’Arbitro, un epiteto gravemente offensivo che non poteva essere percepito nell’esatto contenuto dal medesimo solo perché stava rientrando nello spogliatoio di competenza; alla richiesta di un Assistente di moderare i toni rivolgeva a quest’ultimo un’espressione irriguardosa; infrazioni rilevate dal medesimo Assistente”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento della sanzione dell’ammenda con irrogazione della sanzione dell’ammonizione e, in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha affermato che la sanzione comminata al suo tesserato Antognoni era eccessivamente afflittiva in quanto avrebbe pronunciato solo  la prima delle espressioni a lui addebitate e non la seconda e, comunque, la prima non sarebbe stata rivolta all’arbitro che, come rilevato anche nella decisione del giudice sportivo, era in quel momento nel suo spogliatoio. Ciò che comunque farebbe perdere il connotato di grave offensività, trattandosi in ogni caso di espressione irriguardosa o irrispettosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte rileva che il ricorso proposto da parte del ricorrente risulta parzialmente fondato nella sua domanda in via subordinata in quanto il comportamento assunto da parte dell’Antognoni, anche considerato nella sua interezza, non appare meritevole di una sanzione di tale misura.

Essa pertanto ritiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo vada riformata con riferimento agli episodi contestati al tesserato Antognoni.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla società A.C.F. Fiorentina S.p.A. e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 10.000,00 nei confronti del tesserato Giancarlo Antognoni.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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