F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione I – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0189/CSA del 18 febbraio 2020 n. 208/2019-2020 Registro Reclami (A.C.F. FIORENTINA S.P.A.) N. 208/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0189/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 208/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0189/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli – Presidente

Paolo Tartaglia - Componente relatore

Stefano Toschei - Componente

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 208 del 2020, proposto dalla ACF Fiorentina s.p.a. e nell’interesse del suo tesserato sig. Daniele Pradè, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Coccia e Mario Vigna per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 168 del 4/2/2020;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14/02/2020 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e uditi i legali della ricorrente;

RITENUTO IN FATTO

La ACF Fiorentina ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra JUVENTUS e FIORENTINA del 2/2/2020, ha comminato al sig. Daniele Pradè la sanzione della ammenda di Euro 20.000 con diffida “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso ed aggressivo, urlato al Direttore di gara un espressione irriguardosa; alla richiesta dell’Arbitro di allontanarsi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli una espressione gravemente irrispettosa”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento della sanzione dell’ammenda con irrogazione della sanzione dell’ammonizione e, in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha affermato che la sanzione comminata al suo tesserato Pradè era eccessivamente afflittiva in quanto avrebbe pronunciato solo la prima delle espressioni a lui addebitate e non la seconda e, comunque, la prima non sarebbe stata rivolta all’arbitro che, come rilevato anche nella decisione del giudice sportivo, era in quel momento nel suo spogliatoio. Ciò che comunque farebbe perdere il connotato di grave offensività, trattandosi in ogni caso di espressione irriguardosa o irrispettosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte rileva che il ricorso proposto da parte del ricorrente risulta parzialmente fondato nella sua domanda in via subordinata in quanto il comportamento assunto da parte del Pradè, anche considerato nella sua interezza, non appare meritevole di una sanzione di tale misura.

Essa pertanto ritiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo vada riformata con riferimento agli episodi contestati al tesserato Pradè.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla società A.C.F. Fiorentina S.p.A. e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 10.000,00 nei confronti del tesserato Daniele Pradè.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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