F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione I – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0190/CSA del 18 febbraio 2020 n. 209/2019-2020 Registro Reclami (A.C.F. FIORENTINA S.P.A.) N. 209/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0190/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

N. 209/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0190/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli – Presidente

Paolo Tartaglia - Componente relatore

Stefano Toschei - Componente

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 209 del 2020, proposto dalla ACF Fiorentina s.p.a. e nell’interesse del suo tesserato sig. Giuseppe Barone, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Coccia e Mario Vigna per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 168 del 4/2/2020;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14/02/2020 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e uditi i legali della ricorrente;

RITENUTI IN FATTO

La ACF Fiorentina ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra JUVENTUS e FIORENTINA del 2/2/2020, ha comminato al sig. Giuseppe Barone la sanzione della ammenda di Euro 10.000 con diffida “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito a voce alta, con gli Ufficiali di gara già dentro gli spogliatoi, frasi gravemente offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento della sanzione dell’ammenda con diffida e, in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha affermato che la sanzione comminata al suo tesserato Barone era errata da un punto di vista disciplinare in quanto il comportamento tenuto dallo stesso non si sarebbe concretizzato in alcuna frase gravemente offensiva nei confronti degli arbitri. Il Barone a dire della ricorrente avrebbe rivolto la frase a lui addebitata quando gli arbitri erano già nel loro spogliatoio dialogando con tesserati della propria squadra e alla presenza di tesserati di quella avversaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte rileva che il ricorso proposto da parte della ricorrente risulta fondato in quanto il comportamento assunto da parte del Barone non appare meritevole di sanzione non essendo ravvisabile con certezza il destinatario delle sue affermazioni. Essa pertanto ritiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo vada annullata con riferimento all’episodio contestato al tesserato Barone.

P.Q.M.La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso della ACF Fiorentina e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta nei confronti del tesserato Giuseppe Barone.

 

 

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it